Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che definisce modalità di compilazione e tempistiche. Anche gli orafi artigiani compresi tra i “compro oro”.

Sarà operativo da dopo l’estate e servirà per avere dati sempre aggiornati e disponibili. È il Registro degli operatori compro oro, nuova piattaforma web ad accesso riservato, istituita con decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, con l’obiettivo di regolamentare il settore, istituendo un sistema di tracciabilità ed evitando i rischi di riciclaggio.
Dopo la consultazione pubblica avviata dal Dipartimento del Tesoro e il dialogo con le associazioni di categoria, che ha visto CNA impegnata in prima fila, il Mise chiarisce i dubbi emersi in merito alle funzionalità del nuovo Registro, con un provvedimento - decreto 14 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018 - che definisce le tempistiche di avvio dello strumento e spiega in dettaglio le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione.
Come funziona
Il registro è istituito e gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Dopo aver effettuato l’accesso nell’area dedicata, gli operatori che eseguono attività di compro oro dovranno richiedere l'iscrizione al registro compilando un’apposita domanda. Una volta compilata con tutti i dati richiesti, la domanda dovrà essere inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell’area privata del portale.
A cosa serve
L’obiettivo del registro è principalmente quello di garantire il costante aggiornamento dei dati degli operatori di settore e di renderli tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all’autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e alle amministrazioni interessate, in caso di necessità.
Chi deve iscriversi
L’iscrizione al registro è obbligatoria per l’esercizio dell’attività di compro oro, ed è subordinata al possesso della licenza art. 127 tulps. Per l’avvio di un’attività, i fabbricanti (industria), i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi devono richiedere specifica licenza al questore della provincia dove avrà sede l’attività. Gli orafi artigiani iscritti all’albo delle Imprese Artigiane, che non esercitano attività collaterale di commercio di oggetti preziosi, non hanno l’obbligo di richiedere la licenza di PS.
Sono comunque esclusi dalla disciplina gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).
Le tempistiche
L’OAM ha tre mesi di tempo, a partire dall’entrata in vigore del decreto (prevista per ottobre), per avviare la gestione del Registro. Prima dell’avvio dovrà stabilire, in accordo con il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.
Attività di “compro oro”, anche orafi artigiani compresi
Il decreto stabilisce che per attività di compro oro si intende l’attività commerciale che consiste nel compimento di operazioni di compro oro in via esclusivo o in via secondaria. Questo significa che anche gli orafi artigiani e le gioiellerie sono inclusi nella definizione.
Una scelta discussa, che ha mosso le critiche anche di CNA. Se da un lato infatti la normativa introduce strumenti utili alla tracciabilità (registri, procedure telematiche, archivi fotografici, conti correnti ad hoc), con l’obiettivo di evitare i rischi di riciclaggio, dall’altro si rischia di penalizzare piccoli artigiani e gioiellieri, che svolgono attività di compro oro in modo del tutto occasionale e marginale.
Seguici anche sui nostri social per tutte le news