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Nuova direttiva sull'efficienza energetica nel settore edilizio
CNA Nazionale Installazione Impianti
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 153/13 del 18 giugno 2010 la nuova direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, uno dei cosiddetti tre pilastri del “pacchetto dell’efficienza energetica”, di cui vi inviamo il testo in allegato.
In sintesi le disposizioni della direttiva 2010/31/UE riguardano: a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di: i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento.
Secondo la nuova direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
A tal fine, gli Stati dell’UE devono elaborare dei Piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (tali Piani possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia). Secondo l’art. 2, un “edificio a energia quasi zero” è un “edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
In quest’ottica, per “prestazione energetica di un edificio” deve intendersi la “quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione”. Tra le varie definizioni contenute nell’art. 2, appare interessante quella di “ristrutturazione importante” di un edificio. Sulla scorta delle nuove disposizioni, quindi, gli Stati dell’UE dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici.
Il certificato di prestazione energetica – che avrà una validità massima di 10 anni - dovrà essere rilasciato (direttiva 2010/31/UE, art. 12): - per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; - per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.
Non vi è obbligo di rilasciare il certificato se è già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. Nel caso di un edificio di nuova costruzione o comunque quando esso venga venduto o locato, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario. Ai sensi dell’art. 29 della direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2002/91/CE, come modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012. In base all’art. 30, la direttiva 2010/31/UE entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
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