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CD E DVD PIU' CARI PER LEGGE: AUMENTANO I COMPENSI PER COPIA PRIVATA
LA RIPRODUZIONE, PARZIALE O TOTALE, E' VIETATA


Il Ministro per i beni e le attività culturali ha firmato, in data 30 dicembre 2009, il decreto di rideterminazione dal 1° gennaio 2010 dei compensi per copia privata, in attuazione di quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore (Legge n.633/1941).

Sostanzialmente è la quota anticipata di diritto d'autore che all'origine è corrisposta dal produttore/importatore alla SIAE e, conseguentemente, grava sul consumatore finale all'acquisto di dispositivi e supporti per la riproduzione di opere audio/video (CD vuoti, Dvd vuoti, chiavette Mp3, hard disk, ecc.).

L'introduzione della "copia privata" è stata disposta dal Decreto Legislativo n.68/2003 che ha apportato una serie di modifiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi.

La "copia privata" è il compenso che si applica ai supporti vergini fonografici o audiovisivi, presupponendo la possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. In Italia, come nella maggior parte dei Paesi Comunitari (con l'eccezione della Gran Bretagna, dove la riproduzione anche ad uso privato è considerata reato) la copia ad uso privato è stata concepita come una "compensazione", una sorta di royalty forfetaria per gli autori. Sostanzialmente è la quota anticipata di diritto d'autore
che il consumatore finale paga all'acquisto di dispositivi per la riproduzione di opere audio/video (CD vuoti, Dvd vuoti, chiavette Mp3, ecc.).

E', quindi, più in generale, un'applicazione del diritto d'autore, il cui principio ispiratore è quello di essere il compenso per il lavoro degli autori seguendo l'evoluzione e i cambiamenti delle forme di sfruttamento delle opere: dal teatro, alla radio, al Cd, Dvd e ai mezzi digitali.

La Siae riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, editori e interpreti.

Il compenso per "copia privata" si applica:
  • a tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi;

  • alle memorie (chiavette usb o hard disk);

  • a tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/video), e non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer).


  • L'elenco dei supporti e degli apparecchi interessati è contenuto nel decreto.

    Il compenso per "copia privata" è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, con finalità commerciali, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

    Per fabbricante, si intende l'impresa che, in territorio italiano, produce gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini, anche nel caso in cui siano commercializzati con marchi di terzi.

    Importatore è l'impresa che importa in territorio italiano, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso, indipendentemente dal paese di provenienza (paesi terzi o paesi dell'Unione Europea) degli apparecchi e dei supporti.

    Nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini (distributore: qualsiasi impresa commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, che a qualsiasi titolo distribuisce in Italia apparecchi di registrazione e supporti vergini).

    E' vero che la copia privata può essere effettuata solamente da persone fisiche, ma ciò non influisce sul fatto che tale diritto debba essere corrisposto alla Siae da chi produce tali supporti vergini.

    Quindi, per quanto riguarda la legge sul Diritto d'Autore, viene stabilito solamente che tale diritto sia corrisposto alla Siae dal fabbricante, o dall'importatore o dal distributore; chiaramente tale importo andrà poi a incidere sul prezzo al consumo corrisposto dal consumatore finale.

    Nell'allegato al decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono specificati i nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2010, che dovranno essere corrisposti in funzione del tipo di supporto: ad esempio 36 centesimi per una chiavetta Usb da 4 giga, circa 50 centesimi per un Dvd riscrivibile, 15 centesimi per CD riscrivibile e 30 euro per un Hard Disk con capienza superiore ai 250 gigabyte.

    Perplessità vengono espresse su un sistema che si presenta come una soluzione imperfetta in quanto sostanzialmente devono pagare il compenso anche coloro che non utilizzano supporti e apparecchi per copiare opere protette dai diritti d'autore.

    Il sistema non consente infatti di risalire ad ogni utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore e quindi non è possibile stabilire quante e quali opere verranno copiate su un singolo cd vergine o riprodotte su un qualsiasi apparecchio di registrazione.

    Così come accade in altri paesi, il legislatore ha deciso di permettere la realizzazione di copie ad uso personale di opere di cui si è entrati legittimamente in possesso in cambio di un compenso proporzionale alla capacità di immagazzinare e riprodurre dati dei supporti utilizzati.


    Termini e modalità di pagamento
    Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall'importatore alla SIAE a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi.

    A tal fine, fabbricanti e importatori sono tenuti a presentare alla SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto dalla stessa SIAE http://www.siae.it/view.asp?pdf=MusicaMFV_modello_Tracciatodichiarazionevendite.xls nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine. La dichiarazione deve essere redatta inserendo i dati nelle aree non protette del tracciato.

    Nell'allegato Tecnico al decreto in corso di pubblicazione (DM 30/12/2009) sono specificati gli importi nuovi che dovranno essere corrisposti con la correlazione al tipo di supporto.

    Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali aggiornate con i nuovi importi, che dovranno essere trasmessi via e-mail all'indirizzo copiaprivata@siae.it è:
  • 15 giugno per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del primo trimestre solare (gennaio-marzo) di ciascun anno;

  • 15 settembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del secondo trimestre solare (aprile-giugno) di ciascun anno;

  • 15 dicembre per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del terzo trimestre solare (luglio-settembre) di ciascun anno;

  • 15 marzo dell'anno successivo per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del quarto trimestre solare (ottobre-dicembre) di ciascun anno.


  • Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, i fabbricanti e gli importatori corrisponderanno alla SIAE il compenso dovuto per il trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce, a mezzo accredito con valuta prefissata sul conto corrente bancario sotto indicato, con la causale "Compensi per copia privata - 1° (ovvero 2°, 3°, 4°) trimestre, anno ... ".

    A seguito di disposizioni impartite dall'ABI con circolare SP/2797, è indispensabile, per avere la garanzia del buon fine dell'operazione e per evitare di incorrere in commissioni aggiuntive, la corretta indicazione, nella disposizione di bonifico, delle coordinate bancarie del conto corrente, così come di seguito indicate INTESTATARIO CONTO: S.I.A.E.

    CIN (1 carattere alfabetico): G
    CODICE ABI (5 caratteri numerici): 01030
    CODICE CAB (5 caratteri numerici):  03215
    NUMERO CONTO: (12 caratteri)  000001810340 (senza spazi, punti, barre etc)
    BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
    Agenzia N. 15  Via della Musica, 2 - 00144 Roma 
    CODICE IBAN:  IT 53 G 01030 03215 000001810340

    In caso di ritardata corresponsione del compenso, è dovuto un interesse di mora la cui misura è determinata ai sensi del D.lgs. n.231/2002.


    Allegati
    La posizione della CNA


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