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Tutela del Made in Italy: Conversione del Decreto legge 135/09
Sulla base di detta normativa, pur per il breve periodo in cui era rimasta in vigore, era stato previsto che, importando una merce o prodotto con un marchio di azienda italiana, in difetto di «indicazione precisa, in caratteri evidenti» del paese di fabbricazione, si ricadeva nell'ipotesi di reato punita dall'art. 517 del Codice penale (Cp). Secondo tale disposizione, pertanto, tutti i soggetti importatori di prodotti con marchio italiano avrebbero dovuto apporre l'«indicazione precisa» del luogo ove era stato fabbricato il prodotto in importazione. Sulla base di una interpretazione restrittiva data dagli uffici doganali italiani, veniva quindi richiesta l'esibizione della corretta indicazione su ogni singolo prodotto; ciò senza considerare che questo non è possibile per tutte le categorie, in quanto non tutti i prodotti consentono di intervenire sin dal momento della fabbricazione. Questa impostazione ed il dettato normativo dunque, ove mantenuti, avrebbero avuto un impatto a livello operativo molto rilevante.
Detta normativa, è stata recentemente abrogata dall'art. 1, comma 8 del dl 135/09 convertito in legge nel novembre 2009.
La attuale situazione, rispetto alle modifiche rispetto alla precedente normativa, può quindi così riassumersi:
1. costituisce (ancora) fallace indicazione l'uso del marchio (italiano) con modalità tali da indurre il consumatore in errore circa l'effettiva origine del prodotto, senza che questo sia accompagnato da «indicazioni precise ed evidenti» sull'origine o provenienza estera. Resta il problema di definire come sia possibile apporre in via generica le «indicazioni» su tipi di prodotti diversi senza che vengano fornite modalità precise.
2. sarà necessario con ogni probabilità rilasciare un'«attestazione», che però non è chiaro a chi debba essere resa.
La merce, dunque, secondo la nuova normativa, deve essere accompagnata sul territorio italiano da «indicazioni precise ed evidenti… o comunque sufficienti… ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto». Peraltro, laddove l'indicazione di origine non sia direttamente applicata sul prodotto o sulla confezione, questa «può assumere anche le forme di cartellino o targhetta».
Sul significato concreto di tale disposizione ed in particolare sulle formule da utilizzare per assolvere l'obbligo di dare le indicazioni precise, una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n. 124898 del 9 novembre 2009) ha prospettato le seguenti diverse possibili soluzioni:
- prodotto fabbricato in… - prodotto fabbricato in paesi extra Ue; - prodotto di provenienza extra Ue; - prodotto importato da paesi extra Ue; - prodotto non fabbricato in Italia.
Si precisa inoltre che qualora non sia possibile unire tale «appendice informativa» in sede di produzione, si può far ricorso ad una specifica attestazione (allegata alla circolare) con la quale, l'importatore si impegna a rendere ai consumatori le informazioni sull'effettiva origine aliena del prodotto.
Sempre la stessa circolare, suggerisce di:
- inserire l'indicazione di origine dove trovano abitualmente posto le indicazioni di qualità e le caratteristiche dei prodotti, in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori;
- usare, nel caso, «elementi amovibili», anche aggiunti dopo l'importazione.
Viene inoltre precisato che:
- la nuova norma non si applica ai prodotti già nei negozi, o ai prodotti già realizzati prima del 10 novembre 2009. Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione;
- i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della norma, restando impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia.
Il comma 6 del dl 135/09, mitigando quanto stabiliva l'abrogato art. 17 comma 4 della legge 99/09, riconduce la fallace indicazione a sanzioni solo amministrative da 10.000 a 250.000 euro.
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