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Decreto Milleproroghe - Le proroghe alle scadenze fiscali

Con il decreto "Milleproroghe"  sono stati definiti nuovi termini di scadenza di alcuni adempimenti di carattere fiscale in riferimento ai quali sono anche state inserite modifiche normative.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 30/12/2009 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Pertanto, in riferimento ai contenuti dello stesso, in sede di conversione, saranno possibili integrazioni e modifiche.

Si commentano i principali contenuti di carattere fiscale del D.L. 30/12/2009 n°194.


Scudo
fiscale 

Con la pubblicazione del decreto legge in commento lo "scudo fiscale" riapre i termini definendo due nuove scadenze entro le quali è possibile regolarizzare o rimpatriare le attività detenute all'estero; trattandosi di una riapertura dei termini valgono le regole dello Scudo fiscale ter, con la sola eccezione dell'aliquota dell'imposta straordinaria da applicarsi.

Per le operazioni di regolarizzazione o di rimpatrio perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 ed entro il 28 febbraio 2010 è dovuta un'imposta pari al 6%, l'aliquota passa  poi al 7% per le attività regolarizzate o rimpatriate entro il termine del 30 aprile 2010.

La determinazione della base imponibile resta la stessa utilizzata fino al 15/12/2009.

Si precisa che i termini del 28/02/2010 e del 30/04/2010 rappresentano le date entro le quali l'imposta deve essere versata; dovrebbe restare ancora valido il termine del 31/12/2010 previsto dalla circolare n. 50 del 30/11/2009, entro cui le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione, particolarmente complesse, debbono essere effettivamente concluse.

 

Studi di settore 

Tale comma prevede che per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati, affinché siano applicabili dai relativi periodi d'imposta, è stato fissato rispettivamente al 31/3/2010 e al 31/3/2011.

La disposizione ha recepito il suggerimento della Commissione di esperti che in data 16/9/2009 aveva suggerito lo spostamento del termine previsto, a decorrere dal 2009, al 30 settembre di ogni anno affinché gli studi revisionati fossero applicabili dallo stesso anno.

Lo spostamento del termine al 31 marzo per gli anni 2009 e 2010 ha la finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria, come già avvenuto relativamente al periodo d'imposta 2008, tempi congrui ai fini dell'acquisizione e valutazione di tutte le informazioni necessarie allo scopo di assicurare la massima rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica di riferimento soprattutto in conseguenza della crisi economica e finanziaria in atto.

 

Trasmissioni telematiche fiscali 

Viene prorogato dal 31/12/2009 al 31/12/2010 il termine relativo al funzionamento dei servizi telematici del ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali (uso pin-cpde per le trasmissioni telematiche).

Le nuove modalità saranno determinate coerentemente con il piano di "E-government" realizzato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione inerente lo sviluppo dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

 

Semplificazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta 

Al fine di consentire un avvio graduale delle disposizioni introdotte in materia di semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta viene previsto che il sistema di trasmissione mensile delle dichiarazioni sarà operativo a partire dal mese di gennaio 2011 (anziché dal mese di gennaio 2010). Contestualmente viene prevista una sperimentazione per l'anno 2010 da attuare con modalità che saranno stabilite di concerto tra Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

 

Presentazione modulo RW 

Il termine di 90 giorni, previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008, è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e ivi detenute al 31/12/2008.

In questi casi è possibile usufruire del ravvedimento operoso con le stesse riduzioni previste nei casi di presentazione entro i 90 giorni.

La disposizione si applica solo nel caso in cui le disponibilità detenute al 31/10/2008 nel Paese estero derivino da redditi di lavoro dipendente svolto nello stesso paese.

 

Deduzione forfetaria distributori carburanti 

La deduzione forfetaria prevista per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti è prorogata per i periodi di imposta 2009 e 2010.

La deduzione è così articolata:

  • 1,1 % dei ricavi fino a € 1.032.913,80;
  • 0,6 % dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60
  • 0,4 % dei ricavi oltre € 2.065.827,60

ed è riconosciuta sull'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a) del Tuir, con riferimento soltanto a quelli relativi all'attività di cessione di carburante.

 

Proroga sospensione dei termini tributari e contributivi Abruzzo 

È previsto che con appositi provvedimenti sia disposta la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei riguardi di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni compresi nel cratere del sisma, individuati dal decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009.

 

Certificazioni dei crediti verso le Pubbliche amministrazioni 

Il decreto milleproroghe interviene modificando il comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 29-11-2008, n. 185 prorogando a tutto il 2010 quanto da esso previsto. 

La disposizione originaria prevedeva la possibilità, su istanza del creditore per somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, di richiedere a regioni e altri enti locali, una certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile.

Tale facoltà rappresenta un tentativo per rendere più liquidi i crediti vantati verso la pubblica amministrazione; infatti con la suddetta certificazione tali crediti, di fatto, vengono resi più monetizzabili rendendone possibile la cessione ad intermediari finanziari.

 

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative 

Il termine di durata delle concessioni in essere alla data del 30/12/2009 e in scadenza entro il 31/12/2012 è prorogato a tutto il  31/12/2012.

La proroga è finalizzata a:

  • non incorrere nella procedura di infrazione comunitaria 2008/4908 concernente il rinnovo automatico delle predette concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente previsti dalla vigente disciplina;
  • revisionare il quadro normativo relativo al rilascio delle predette concessioni conformemente al diritto comunitario e coerentemente con il federalismo fiscale in via di attuazione.

La proroga era attesa dagli operatori del settore per poter tranquillamente proseguire la loro attività fino alla definizione formale, da parte delle Regioni, delle nuove regole inerenti l'affidamento delle concessioni.

 

Zone franche urbane 

Con il Decreto Legge in commento sono state radicalmente riscritte le disposizioni agevolative riguardanti le zone franche urbane.

In particolare, la finanziaria per il 2007 aveva previsto l'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP nei riguardi delle piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e 31 dicembre 2012, nelle aree individuate dalla delibera 14/09 del CIPE.

Tale agevolazione era già stata autorizzata dalla Commissione Europea quale aiuto di stato: ora il "Milleproroghe" trasforma l'esenzione in un contributo nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato.

In considerazione della sostanziale modifica della norma, sorge il dubbio che lo Stato Italiano debba produrre una nuova istanza alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione.

Soggetti interessati

Sono interessate le piccole e microimprese come definite dalla Commissione Europea, con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 n. 361, recepita dallo Stato Italiano con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Cfr. Manuale "Definizione di PMI ai fini della concessione degli aiuti" dicembre 2005).

L'Agevolazione compete alle medesime condizioni anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi

In origine la finanziaria per il 2008 prevedeva l'esclusione dall'agevolazione per le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada, in quanto tale agevolazione era inquadrabile tra gli aiuti di stato.

Nell'ipotesi in cui la disposizione come modificata non necessita di una nuova autorizzazione ovvero non è un de minimis tali esclusioni rimangono confermate. Conseguentemente solo nel caso in cui il contributo sia definito come de minimis l'esclusione non è più operante.
Territori

Le attività devono essere svolte nelle aree agevolabili individuate dal Cipe con la delibera 14/09 ricadenti nei Comuni di Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa Carrara e Matera.


La misura del contributo

Il contributo è parametrato:

  • all'imposta comunale sugli immobili dovuta, per i soli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche nelle zone franche urbane;
  • all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività; per i 5 anni successivi il contributo è ridotto al 60%, per il sesto e il settimo è ridotto al 40% e per l'ottavo e il nono è ridotto al 20%. Il parametro dei contributi è individuato facendo esclusivo riferimento ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a dodici mesi. L'agevolazione è concessa, inoltre, solo a condizione che almeno il 30% degli occupati risiede all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore ai contributi determinati sul minimale contributivo.

Erogazione del contributo

I contributi saranno erogati dai Comuni, nel cui territorio ricadono le zone franche urbane, a seguito di istanza da produrre a decorrere dal 1 marzo 2010, da parte dei soggetti aventi diritto.

 

Tabella riepilogativa proroghe a provvedimenti fiscali

 

Provvedimento

Vecchio termine

Nuovo termine

Note

"Scudo fiscale"

15/12/2009

Dal 16/12/2009 al 28/2/2010 (1)


Dal 1/3/2010 al 30/4/2010 (2)

(1) Aliquota elevata al 6%



(2) Aliquota elevata al 7%

Pubblicazione studi di settore revisionati per annoi 2009 e 2010

30 settembre anno di riferimento

31 marzo anno successivo a quello di riferimento

Disposizione temporanea applicabile in riferimento agli anni di crisi (2009 e 2010)

Utilizzo Pin-  code per trasmissioni telematiche fiscali

31/12/2009

31/12/2010


Trasmissione mensile dichiarazione dei sostituti d'imposta (Emens fiscale sostitutivo del 770 semplificato)

Mese gennaio 2010

Mese gennaio 2011

Previsione di "regime sperimentale" per anno 2010

Sanatoria omessa o incompleta presentazione Modello RW

29/12/2009

30/4/2010

Solo per disponibilità al 31/12/2008 derivanti da redditi di lavoro dipendente

Deduzione forfetaria distributori di carburante

Periodo d'imposta 2008

Periodi d'imposta 2009 e 2010

Invariate le modalità di determinazione dell'ammontare spettante

Abruzzo: sospensione termini tributari e contributivi

31/12/2009

30/6/2010

Ordinanza 30/12/2009 n° 3837

Certificazione crediti verso Pubblica amministrazione

31/12/2009

31/12/2010


Concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreativa

Scadenze entro (antecedenti) il 31/12/2012

31/12/2012

Riferimento concessioni in essere al 30/1272009

Zone franche urbane (ZFU)

Agevolazione automatica. Non prevista istanza

Presentazione istanza dal 1/3/2010

Modificate radicalmente le agevolazioni e le modalità di erogazione delle stesse




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