Legge Finanziaria per il 2010 La legge 23/12/2009 n. 191 contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato.
La stessa, meglio conosciuta come "Finanziaria per l'anno 2010, è entrata in vigore il 1/1/2010.
Utilizzo maggiori disponibilità finanziarie
Viene stabilito che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel 2010 rispetto alle previsioni contenute nel DPEF (Documento di programmazione Economico Finanziario) 2010-2013, sono destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Acconto IRPEF
Le previsioni contenute nella Finanziaria 2010, ripropongono sostanzialmente quanto già contenuto nel D.L. 23 novembre 2009, n. 168 in materia di acconto d'imposta che ha introdotto un beneficio consistente nel differimento del versamento di una quota corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto Irpef per l'anno 2009.
La disposizione prevedeva inoltre che coloro che avevano già provveduto al versamento dell'acconto, senza avvalersi del differimento di venti punti percentuali, avrebbero potuto vantare un credito d'imposta pari alla maggiore somma versata, da utilizzare in compensazione attraverso il Mod. F24.
Al fine di consentire detta compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 4035.
Analogamente per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta potevano trattenere la seconda o unica rata dell'acconto Irpef per il 2009, tenendo conto, in diminuzione, del differimento di venti punti percentuali.
Anche in questo caso, il sostituto d'imposta che avesse già trattenuto l'acconto senza tenere conto del citato differimento, doveva restituire la maggiore somma trattenuta nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009.
L'inclusione di queste disposizioni nell'ambito della Legge Finanziaria 2010, consente di dare definitività alle disposizioni relative all'acconto 2009, senza attendere l'ordinaria conversione in legge del D.L. 168, il cui termine sarebbe scaduto il 22 gennaio 2010.
Proroga detrazione del 36%
E' stata prorogata di un ulteriore anno, fino a tutto il 2012, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute entro al 31/12/2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite di € 48.000,00 per unità immobiliare.
La proroga è estesa anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia relativi a interi fabbricati, eseguiti delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalle cooperative edilizie entro il 31/12/2012, a condizione che le stesse provvedano successivamente alla vendita o assegnazione dell'immobile entro il 30/06/2013.
Restano ferme tutte le altre condizioni da rispettare per fruire dell'agevolazione in commento.
A regime l'aliquota Iva del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Viene introdotta a regime l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Si ricorda che dal 2008 per l'agevolazione Iva non è più necessario indicare in fattura il costo della manodopera; tale indicazione rimane invece necessaria per godere dell'agevolazione del 36% ai fini Irpef.
Accesso al credito agevolato per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie
Sono state apportate sostanziali modifiche al D.L. 112/2008 istitutivo, dal 1° settembre 2008, di un fondo di garanzia per consentire alle giovani coppie o ai nuclei familiari con un solo genitore con figli minori di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa.
Il testo normativo risultante a seguito delle modifiche apportate con la Legge finanziaria per il 2010 prevede che dal 1° settembre 2008 è istituito un fondo per agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, da parte di giovani coppie o di nuclei familiari con un solo genitore e con figli minori. E' previsto, inoltre, che avranno priorità i nuclei familiari i cui componenti non hanno un lavoro a tempo indeterminato.
I criteri e le modalità di accesso al fondo dovranno essere stabiliti con decreto dal Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, le modalità di funzionamento del fondo, da stabilire con il medesimo decreto, dovranno tenere conto delle competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.
In sostanza, con la modifica in commento si è passati da una previsione di finanziamenti agevolati, ad una previsione di agevolazione per l'accesso al credito.
Vittime del terrorismo
Viene previsto che le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, di cui all'art. 57 del D.P.R. 131/86, e di ogni altra imposta.
Viene inoltre previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per il 2010 nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione.
Un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà alla ripartizione della somma stanziata nel Bilancio dello Stato, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari.
Il contributo straordinario non è decurtabile ad ogni effetto di legge e, ai fini Irpef, non concorre a formare il reddito imponibile.
Detassazione premi di produttività
Sono prorogate al 2010 le misure agevolative per l'incremento della produttività del lavoro disposte dall'Art. 5 del D.L. 185/2008.
Si ricorda che l'agevolazione prevede la detassazione dei contratti di produttività con esclusivo riferimento al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito non superiore a 35.000 euro.
Sisma Abruzzo
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 giugno 2009 e dal Decreto del ministero dell' Economia e delle finanze del 9 Aprile 2009 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. in precedenza era previsto che le rate fossero solo 24 a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Anche per la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione è previsto il versamento in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.
Cedolare secca sugli affitti all'Aquila
Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dal sisma è stata introdotta, in via sperimentale per il 2010, un'imposta sostitutiva del 20%, in luogo dell'Irpef dovuta sui redditi di locazione afferenti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 (canone convenzionale o concordato).
La cedolare secca è applicabile agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila a condizione che i contratti a canone convenzionato siano stipulati tra persone fisiche che non agiscono in esercizio d'impresa, arte o professione e su base decisionale del proprietario l'immobile.
L'imposta sostitutiva del 20% è calcolata sull'importo che rileva ai fini irpef (canone di locazione ridotto del 15% o del 30%) ed è versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Nel calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2011, si dovrà considerare anche il reddito fondiario assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2010.
Con apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria 2010, saranno stabilite le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva, come pure ogni altra disposizione utile all'attuazione di tale norma.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
La finanziaria 2010 ripropone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
Per poter rivalutare è necessario provvedere alla redazione ed asseverazione di una perizia di stima che individua il valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2010 da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 da parte di un professionista abilitato.
In caso di vendita del terreno oggetto di rivalutazione prima della scadenza del termine, la perizia deve essere redatta ed asseverata prima della vendita stessa; al contrario, in caso di cessione delle partecipazioni, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla vendita (ma entro il termine del 31 ottobre 2010).
Entro la stessa scadenza, inoltre, è necessario provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva pari, rispettivamente, al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione oppure in tre rate annuali, di uguale ammontare. In questo ultimo caso, la seconda e terza rata sono maggiorate degli interessi.
Si ricorda che la rivalutazione può essere eseguita anche sui beni già rivalutati in precedenza: in questo caso, oltre a dover redigere una nuova perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva sull'intero nuovo valore, è possibile interrompere il versamento delle rate ancora dovute riferite alla precedente rivalutazione e chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già assolta in precedenza entro i 48 mesi dal versamento.
Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo
Viene stanziato un incremento di spesa, di 200 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a favore del credito d'imposta per i costi sostenuti per l'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.
Con apposito decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito ed i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.