LA COMPENSAZIONE IVA 2010
Dal 2010 la compensazione nel modello di versamento F24 del credito Iva è soggetta a queste regole:
1. la compensazione dei crediti Iva annuali di
importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione della dichiarazione IVA annuale, che a questo fine, potrà essere inviata in via autonoma (quindi non compresa nel modello Unico) già dal 1° febbraio di ogni anno;
2. La compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione dell'istanza infrannuale;
3. L’utilizzo del credito in compensazione superiore a 10.000 euro, non potrà più avvenire, a partire dal primo giorno del periodo (anno o trimestre) successivo, ma potrà essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza di rimborso infrannuale da cui il credito emerge.
In pratica il credito IVA che supera i 10.000 euro, risultante dalla dichiarazione annuale, potrà essere utilizzato in compensazione al più breve entro il
16 marzo dell’anno successivo mentre quello derivante dalle richieste infrannuali potrà essere utilizzato al meglio entro il:
16 maggio - con riferimento al 1° trimestre;
16 agosto - con riferimento al 2° trimestre;
16 novembre - con riferimento al 3° trimestre.
la novità si riferisce alle compensazioni “esterne” (con altri tributi) quelle in F24, mentre per le compensazioni “interne” o “verticali”, Iva da Iva, restano valide le vecchie regole, di conseguenza si può riportare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche IVA del 2010, mensili o trimestrali.
Al momento non è chiaro se sia possibile compensare liberamente sino all’importo di Euro 9.999, per poi presentare successivamente la dichiarazione in vista del superamento di tale limite o, se nel caso si abbia già intenzione di compensare importi superiori a Euro 10.000, si debba aspettare la presentazione della dichiarazione per poter compensare.
RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 euro: apposizione Visto di conformità.I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a
15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Il Visto di conformità è rilasciato da un professionista abilitato o nelle società dotate di organo di controllo, dall’incaricato alla revisione contabile.