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09/12/2008 Tasso Ufficiale di Riferimento - ulteriore riduzione dal 10 dicembre 2008

Adesso è necessario che l'EURIBOR cali in modo che le imprese e i cittadini possano trovarne il beneficio auspicato.

Con comunicato stampa del 4 dicembre 2008 (comunicato), la Banca Centrale Europea ha previsto un'ulteriore riduzione del tasso ufficiale di riferimento (TUR) di 0,75 punti percentuali fissando, con decorrenza 10 dicembre p.v., l'aliquota al 2,50%.

Con riferimento alla normativa vigente, l'adeguamento del TUR esplica i seguenti effetti:

INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Gli interessi di dilazione (da applicare alle rateazioni concesse dal 10 dicembre 2008) e di differimento, dovuti agli Enti previdenziali e assicurativi, sono ora quantificati nella misura dell'8,50%.

Si rammenta che, dal mese di luglio 2000, il nuovo tasso si applica in automatico sui debiti contributivi da parte di tutti gli Enti previdenziali sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d'Italia.

INTERESSI DI DILAZIONE (da applicare alle rateazioni concesse dal 10 dicembre 2008)

TUR (2,50%) + 6 punti

8,50%

INTERESSI DI DIFFERIMENTO (da applicare nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2008)

TUR (2,50%) + 6 punti

8,50%


TASSO DI RIFERIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AZIENDALI

Nel caso di prestiti aziendali concessi ai dipendenti, il tasso in commento determina il "valore convenzionale" assoggettabile ai fini previdenziali e fiscali.

In pratica, su tutte le forme di finanziamento effettuate dal datore di lavoro ai dipendenti si assume quale reddito imponibile, il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al Tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

Tale reddito va assoggettato a ritenuta d'acconto al momento del pagamento delle singole rate prestabilite dal piano di ammortamento.

In corso d'anno, la determinazione del reddito tassabile va effettuata considerando il TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente (4,00% al 31 dicembre 2007), salvo conguaglio al termine dell'anno stesso nel caso in cui risultino variazioni del TUR al 31 dicembre.

Tabella riepilogativa TUR (ex TUS fino al 31 dicembre 1998)

 

Decorrenza

Aliquota

1°gennaio 1997

7,50%

22 gennaio 1997

6,75%

30 giugno 1997

6,25%

24 dicembre 1997

5,50%

22 aprile 1998

5,00%

27 ottobre 1998

4,00%

4 dicembre 1998

3,50%

28 dicembre 1998

3,00%

14 aprile 1999

2,50%

10 novembre 1999

3,00%

9 febbraio 2000

3,25%

22 marzo 2000

3,50%

4 maggio 2000

3,75%

15 giugno 2000

4,25%

6 settembre 2000

4,50%

11 ottobre 2000

4,75%

15 maggio 2001

4,50%

5 settembre 2001

4,25%

19 settembre 2001

3,75%

14 novembre 2001

3,25%

11dicembre 2002

2,75%

12 marzo 2003

2,50%

9 giugno 2003

2,00%

6 dicembre 2005

2,25%

8 marzo 2006

2,50%

15 giugno 2006

2,75%

9 agosto 2006

3,00%

11 ottobre 2006

3,25%

13 dicembre 2006

3,50%

14 marzo 2007

3,75%

13 giugno 2007

 4,00%

9 luglio 2008

 4,25%

15 ottobre 2008

 3,75%

12 novembre 2008

 3,25%

10 dicembre 2008

 2,50%


SANZIONI CIVILI

 Tipo di inadempienza

 Misura delle sanzioni civili

 Ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000.

[L. 388/2000, art. 116, c. 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo) ]

 8,00% annuo (TUR 2,50% maggiorato di 5,50 punti).

La sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi dovuti.

 Mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati entro 30 giorni, dal 1 ottobre 2000.

[L. 388/2000, art. 116, c. 8, lettera b) ]

 30% annuo

La sanzione civile non può superare il 60% dell'importo dei contributi o premi dovuti.

 Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo. Il pagamento deve avvenire nei termini fissati dagli enti impositori.

[L. 388/2000, art. 116, c. 10]

 8,00% annuo (TUR 2,50% maggiorato di 5,50 punti).

 Procedure concorsuali. L'INPS ha precisato che il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale riferimento (PARTE PRIMA, punto 3.1, circolare n. 65/97) e che l'importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato per legge che ha come riferimento gli interessi legali.

 Il nuovo TUR del 2,50% annuo è attualmente inferiore alla misura del tasso di interesse legale (fissato al 3% dall'01/01/08), pertanto a tale fine occorrerà assumere il 3,00%




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