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Novità in materia di antiriciclaggio Modificati gli importi. Si passa da 5000 a 12500 euro

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore a partire dallo scorso 30 aprile 2008 le novità in materia di antiriciclaggio e che riguardano divieti e limitazioni all’utilizzo di denaro contante e di altri strumenti di pagamento.


Tali novità sono state introdotte con l’approvazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE (c.d. «Terza direttiva antiriciclaggio»).


In sintesi le principali novità.


Limitazioni all’uso di denaro contante
Al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, è stato riportato a da 12.500 euro il limite per il trasferimento di somme in contanti, per i libretti e gli assegni al portatore.
La normativa dispone il divieto di trasferire denaro contante o sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro.
In pratica non si possono fare acquisti o pagare compensi per valori pari o superiori a 12.500 euro, utilizzando le banconote, ma ci si dovrà rivolgere a degli intermediari abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa.


Assegni bancari, postali o circolari, vaglia cambiari o postali
Dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari, postali, circolari o i vaglia postali o cambiari emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro devono necessariamente riportare sempre la clausola di non trasferibilità ed il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Tali titoli di credito sono rilasciati dagli istituti sin dall’origine già muniti della citata clausola di intrasferibilità


E’ prevista la possibilità di richiedere, per iscritto, a banche o Poste Italiane Spa il rilascio di moduli di assegni o vaglia “in forma libera” (cioè non muniti della clausola di non trasferibilità) ma tali titoli di credito potranno essere utilizzati solo per eseguire pagamenti di importo inferiore a 12.500 euro.
In questo caso non vi è l’obbligo di indicare nome o la ragione sociale del beneficiario.
Inoltre, per ogni assegno o vaglia rilasciato da banche o Poste in forma libera, è richiesto il pagamento di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.
Gli assegni ed i vaglia “liberi” possono circolare liberamente da un soggetto all’altro ma ogni girata dal vecchio al nuovo possessore del titolo dovrà obbligatoriamente riportare il codice fiscale del girante (cioè del possessore del titolo che lo trasferisce ad altro soggetto).
Una girata che non riporti il codice fiscale del girante sarà nulla e non consentirà al nuovo possessore del titolo di riscuoterne l’importo.


Se si è in possesso di vecchi assegni e/o vaglia, rilasciati da banche o Poste Italiane prima del 30 aprile 2008, gli stessi possono essere utilizzati nel rispetto delle nuove regole sopra esposte; non sarà dovuta l’imposta di bollo pari ad euro 1,50.




Per una migliore comprensione della presente informativa, si allegano alcune tabelle riepilogative degli argomenti trattati.


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