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legge regionale 21 settembre 2007,n.29 Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

E’ entrata in vigore la legge regionale 21 settembre 2007,n.29 dal titolo : “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
La legge prevede degli obblighi per le diverse attività commerciali come di seguito:

  1. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, osteria.

    • Da martedì 8 aprile tutti gli operatori del settore somministrazione (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, ecc.) dovranno obbligatoriamente esporre un cartello con l’indicazione dei prezzi delle consumazioni, del servizio offerto al banco o al tavolo e di eventuali maggiorazioni dovute a servizi particolari

    • Per le attività di somministrazione pasti è obbligatorio, oltre ad esporre il cartello, mettere anche a disposizione dei clienti il menu, dove sarà in ogni caso indicato se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati.

    • Il cartello con l’indicazione dei prezzi deve essere chiaro, ben leggibile e visibile dall’esterno del locale durante l’orario di apertura oltre che esposto all’interno dell’esercizio.

    • In considerazione di quanto disposto dai singoli regolamenti comunali per i tributi locali (in particolare l’imposta di pubblicità) è opportuno che il cartello non superi la misura di mezzo metro quadrato per vetrina o porta d’ingresso e non riporti alcuna indicazione oltre alle consumazioni offerte ed ai rispettivi prezzi. In caso contrario (es. indicazione della ragione sociale o del nome dell’esercizio, dimensioni maggiori, ecc.) si consiglia di contattare preventivamente i competenti uffici comunali per l’eventuale autorizzazione.

    • Per valorizzare pienamente lo scopo pubblicitario del cartello si ritiene opportuno pi elencare anche le pietanze tra cui scegliere il primo, il secondo ed il contorno.
    In ogni caso, sempre per corrispondere allo scopo pubblicitario voluto dalla normativa, il cartello dovrà presentare e identificare adeguatamente le bevande, pietanze o qualsiasi altra portata offerta dal pubblico esercizio; non sarà quindi opportuno indicare, ad esempio, “bruschette da 4,00 a 10,00 euro”, “panini da 3,00 a 8,00 euro” o analoghe diciture sintetiche, ma piuttosto estendere le indicazioni, per quanto possibile, alla varietà offerta. Relativamente alla “carta dei vini”, che spesso comprende molte voci e tipologie, sarà sufficiente scrivere nel menu esposto la denominazione e il prezzo dei vini principali seguita da una indicazione del tipo “la carta dei vini completa è disponibile su richiesta”.

    • Ricordiamo che chiunque violi le disposizioni relative alla pubblicità dei prezzi può vedersi comminata in una sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 1.550,00 euro.

    • I comuni stanno provvedendo ad emanare una “Disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” che stabilisce tra l’altro il divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche dalle ore 2,00 alle ore 6,00. Gli uffici competenti dei Comuni dovranno informare le attività commerciali dell’entrata in vigore della nuova disciplina degli orari.

  2. Attività di vendita senza somministrazione di alimenti e bevande: laboratori di produzione che effettuano la vendita al consumatore di prodotti alimentari nei locali di produzione o adiacenti, laboratori che vendono per asporto "pizza al taglio" o i laboratori di pasticceria, gelateria, gastronomia o rosticceria con vendita diretta dei prodotti.

    • Per queste attività NON SI APPLICANO le disposizioni previste per bar, pizzerie, trattorie.


    • Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, si applicano, invece, le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio (indicazione del prezzo specificando anche il prezzo al chilo o al litro, ecc.) da esporre all’interno dei locali.

  3. Attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari detti
    esercizi di vicinato
    (salumerie, negozi di generi alimentari, negozi di frutta e verdura...) e panifici.

    • All’articolo 10 della legge regionale è previsto per esercizi di vicinato e panetterie che:

    1.Possano svolgere l’attività di somministrazione non assistita (cioè consumo del prodotto alimentare SENZA servizio al banco o al tavolo)comunicandolo al Comune in cui si svolge l’attività.

    2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

    3. Negli esercizi di vicinato e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

    4. Ricordiamo che chi non rispetta le regole descritte incorre in pesanti sanzioni.

    • Per queste attività NON SI APPLICANO le disposizioni previste per bar, pizzerie, trattorie.


Allegati
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


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