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Novità in materia di antiriciclaggio
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 aprile 2008 delle novità che, in materia di antiriciclaggio che riguarderanno divieti e limitazioni all’utilizzo di denaro contante e di altri strumenti di pagamento.
Tali novità sono state introdotte con l’approvazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE (c.d. «Terza direttiva antiriciclaggio»).
In sintesi le principali novità.
Limitazioni all’uso di denaro contante Al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, dal prossimo 30 aprile 2008, scenderà da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento di somme in contanti, per i libretti e gli assegni al portatore. Infatti, la nuova normativa dispone il divieto di trasferire denaro contante o sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. In pratica, dal 30 aprile non si potranno complessivamente fare acquisti o pagare compensi per valori pari o superiori a 5.000 euro, utilizzando le banconote, ma ci si dovrà rivolgere a degli intermediari abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa.
Assegni bancari, postali o circolari, vaglia cambiari o postali Dal prossimo 30 aprile 2008 gli assegni bancari, postali, circolari o i vaglia postali o cambiari emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno necessariamente riportare sempre la clausola di non trasferibilità ed il nome o la ragione sociale del beneficiario. Tali titoli di credito saranno rilasciati dagli istituti sin dall’origine già muniti della citata clausola di intrasferibilità
E’ prevista la possibilità di richiedere, per iscritto, a banche o Poste Italiane Spa il rilascio di moduli di assegni o vaglia “in forma libera” (cioè non muniti della clausola di non trasferibilità) ma tali titoli di credito potranno essere utilizzati solo per eseguire pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro. In questo caso non vi è l’obbligo di indicare nome o la ragione sociale del beneficiario. Inoltre, per ogni assegno o vaglia rilasciato da banche o Poste in forma libera, è richiesto il pagamento di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo. Gli assegni ed i vaglia “liberi” potranno circolare liberamente da un soggetto all’altro ma ogni girata dal vecchio al nuovo possessore del titolo dovrà obbligatoriamente riportare il codice fiscale del girante (cioè del possessore del titolo che lo trasferisce ad altro soggetto). Una girata che non riporti il codice fiscale del girante sarà nulla e non consentirà al nuovo possessore del titolo di riscuoterne l’importo.
Se si è in possesso di vecchi assegni e/o vaglia, rilasciati da banche o Poste Italiane prima del 30 aprile 2008, gli stessi potranno essere utilizzati nel rispetto delle nuove regole sopra esposte; non sarà dovuta l’imposta di bollo pari ad euro 1,50.
Se si è in possesso di vecchi assegni “liberi”, emessi prima del 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro ed inferiori al vecchio limite di 12.500 euro, sarà possibile incassare tali assegni anche successivamente al prossimo 30 aprile.
Libretti di deposito bancari o postali al portatore Dal prossimo 30 aprile 2008 il saldo di tali libretti non potrà essere pari o superiore a 5.000 euro. Se si è in possesso di un libretto al portatore il cui saldo supera tale importo, si avrà tempo fino al 30 giugno 2009, per ridurne l’importo entro il citato limite o per estinguerlo.
Dal prossimo 30 aprile ogni trasferimento del libretto dovrà essere comunicato alla banca o a Poste, a cura del cedente ed entro 30 giorni dalla cessione.
Per una migliore comprensione della presente informativa, si allegano alcune tabelle riepilogative degli argomenti trattati.
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