Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – norme in materia ambientale - alla parte v nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l’autorità competente (la Provincia) proceda all’adozione di apposite
autorizzazioni di carattere generale per gli impianti relativi alle attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ad impatto modesto.
L’autorizzazione di carattere generale soddisfa un’esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti che possono ottenere, mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività.
In fase di prima predisposizione sono state definite le condizioni tecniche e i limiti di emissione, che costituiscono il presupposto per l’autorizzazione generale, relative alle
seguenti attività:
- lavorazione del legno
- carrozzerie
- laboratori orafi
- produzione di ceramiche artistiche
- attività di stampa
- produzione calcestruzzo e gesso
- industrie alimentari
- lavorazioni meccaniche
- impianti per la frantumazione di materiale inerte
- lavorazioni conciarie
Nel caso si tratti di
nuova installazione o trasferimento, l'impresa deve:
- comunicare alla provincia ed all’arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti;
- comunicare alla provincia ed all’arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intendono effettuare i prelievi necessari per il primo controllo;
- effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, trasmettendo alla provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
Per impianti esistenti l’impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 giorni dall’adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla provincia e all’arpav e trasmettendo alla provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo per almeno 5 anni.
Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo.
Le condizioni tecniche, il rispetto delle quali e' presupposto indispensabile per l’adesione, da parte delle aziende, sono state approvate con deliberazione di giunta provinciale del 16/05/07.
Possono altresi' aderire alla autorizzazione di carattere generale anche i gestori di impianti gia' autorizzati ai sensi del dpr 203/88, tenendo conto che l’autorizzazione ha validità di 15 anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. LE ALTRE SCADENZE
I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale, devono presentare una domanda di autorizzazione entro i termini di seguito indicati:
- tra la data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (maggio 2006) ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.