Il termine per l’attivazione del sistema di gestione dei RIFIUTI derivanti da APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) (articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 151/2005) è stato prorogato al 1 gennaio 2008, e comunque fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi che definiranno il funzionamento del registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento finanziato e gestito dai produttori.
Ancora una volta e a scadenza avvenuta, il 2 luglio 2007, è stato emanato il decreto di rinvio. La proroga era attesa anche perché non si capisce come si possa dare attuazione al decreto senza l’adozione dei provvedimenti applicativi.
Le bozze dei primi tre decreti attuativi, quelli che di fatto possono dare il via alla gestione dei RAEE, sono già state presentate alle associazioni e alle istituzioni.
Gli schemi dei tre decreti stabiliscono il funzionamento del Registro cui devono obbligatoriamente iscriversi i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’istituzione del “Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE”, l’istituzione del “Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi” e l’istituzione del “Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE”.
Sono inoltre indicati gli obblighi dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche.
E’ ragionevole ritenere che, in ogni caso, per l’applicazione del decreto 151/2005 è necessario tenere conto dei tempi tecnici per la messa a punto di tutti gli aspetti organizzativi, dei tempi per l’operatività del Registro dei Produttori (90 giorni dalla pubblicazione del DM), della modulistica necessaria per le varie iscrizioni ai nuovi registri obbligatori.
Ricordiamo i contenuti del decreto legislativo 151/2005 recante il titolo “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/ e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Sia per la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) che per la definizione di RIFIUTO di AEE (RAEE) si deve tenere conto dell’apparecchiatura nel suo complesso e non dei singoli componenti.
I soggetti obbligati sono:
- i Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) definite negli allegato 1A e, a titolo esemplificativo, nell’allegato 1B
- i Distributori di AEE (vi rientrano le imprese artigiane che svolgono attività di manutenzione di AEE, come ad esempio gli impiantisti e i riparatori, solo se, oltre all’attività artigiana, sono iscritti regolarmente alla CCIAA anche per l’attività di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- i Comuni
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definite nell’allegato 1A al DLgs. 151/2005:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
Nell’allegato 1 B al DLgs. 151/2005 sono elencati nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i prodotti che rientrano nelle categorie dell’allegato 1A.
Entriamo, se pur brevemente, nei contenuti delle bozze dei tre decreti attuativi, precisando che, non appena pubblicati, sarà nostra cura organizzare incontri con le attività interessate per illustrare nel dettaglio le procedure previste a cui saranno obbligate le imprese.
Registro nazionale dei soggetti obbligati.Sarà istituito, presso il Ministero dell’ambiente, il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sono tenuti ad iscriversi al predetto registro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti in precedenza. I dati del registro sono raccolti dalle Camere di Commercio.
Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.Il Comitato si potrà avvalere della collaborazione dell’Agenzia Protezione Ambiente e Territorio e, per l’attività ispettiva, della Guardia di Finanza per assicurare:
- il monitoraggio sull’attuazione del decreto legislativo 151/2005;
- il punto di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte delle categorie interessate e del Centro di coordinamento;
- l’adozione di iniziative finalizzate a garantire l’applicazione del decreto legislativo 151/2005 e dei relativi provvedimenti attuativi.
Regolamento per le modalità di gestione, da parte dei distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), dei rifiuti RAEE provenienti dai nuclei domestici.I distributori, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicureranno il ritiro della apparecchiatura che viene sostituita con l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro.
I RAEE, ritirati dovranno essere annotati nel registro di carico e scarico previsto.
I singoli distributori che effettueranno la messa in riserva presso i locali del proprio punto vendita, potranno adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegato I al decreto legislativo 151/2005, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuti e la tipologia dello stesso.
La messa in riserva dei RAEE ritirati dovrà essere effettuata dai distributori dovrà riguardare esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo 151/2005 provenienti dai nuclei domestici e dovranno essere trasportati presso i centri di raccolta entro tre mesi dall’annotazione nel registro di carico e scarico;
La messa in riserva potrà essere effettuata previa iscrizione presso la Provincia competente per territorio, da rinnovarsi ogni cinque anni;
La messa in riserva dovrà essere effettuata in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato.
Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici potrà essere effettuato dai distributori, o dai terzi che agiscono in loro nome, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale stesso (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Il trasporto dei RAEE deve essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato III, numerato e redatto in tre esemplari.
I distributori che effettuano attività di messa in riserva e di trasporto dei RAEE, ed i soggetti che effettuano, per conto dei distributori, il trasporto dei RAEE ai sensi del regolamento in oggetto, sono esonerati dall’obbligo della presentazione del MUD.