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Statuto della società

Il CONFIDI CNA VICENZA si è costituito a seguito della fusione per incorporazione del Confidi Artigiano Vicentino nella Coop. Artigiana di Garanzia "Artigiani del Vicentino", con atto di fusione del 02/10/2003
Lo Statuto sociale è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18/05/2007


ARTICOLO 1
E’ costituita una società consortile, sotto la forma della società cooperativa denominata "Confidi CNA Vicenza, Società Cooperativa".

ARTICOLO 2
La società ha sede in Vicenza.
La società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede in altra via, civico o luogo dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
La Società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte di venti anni in venti anni.

ARTICOLO 3
OGGETTO SOCIALE
La Società svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente e non ha fini di lucro. La società si prefigge di tutelare e assistere le aziende associate nella loro attività economica favorendo l’acquisizione di finanziamenti e di linee di credito atti ad ampliare la capacità di mercato e consolidarne la struttura.
La Società ha quindi come scopo:

  • la prestazione di garanzie per affidamenti e finanziamenti bancari e parabancari a favore delle imprese socie;

  • l’incremento ed il miglioramento delle possibilità di accesso al credito bancario e non da parte delle imprese socie;

  • l’attività di informazione e consulenza, quelle di assistenza nella istruzione di pratiche alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

A questo scopo la società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché utile alla realizzazione degli scopi sociali nonché fra l’altro, a sola indicazione esemplificativa:

  1. stipulare una o più convenzioni con aziende di credito e/o Società finanziarie;

  2. costituire uno o più fondi rischi, in relazione alle predette convenzioni;

  3. accettare fideiussioni da parte di terzi assieme alle fideiussioni prestate, su richiesta della società, dai soci;

  4. determinare le modalità per l’impiego delle fidejussioni concesse dai soci e/o da terzi che potranno essere accettate ed utilizzate, unitamente al patrimonio sociale, per il raggiungimento delle finalità sociali;

  5. accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni;

  6. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo eventualmente una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 12 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127 e della Legge 27.2.1985 n. 49 e dell’art. 10 della Legge 31.1.1992 n.59;

  7. far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalla Comunità Europea, dalle Leggi dello Stato e da quelle emanate dalla Regione Veneto a favore delle imprese, siano esse artigiane che piccole e medie industriali, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi provinciali o locali;

  8. porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Istituti di Credito ed altri Enti pubblici e privati, si pongono l’obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato, della piccola e media impresa e dell’associazionismo di garanzia.

La Cooperativa è iscritta nell’apposito Albo come previsto dall’art. 2512 secondo comma Cod.Civ., presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.
Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell’art. 2513 primo comma Cod. Civ., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell’anzidetto parametro.

ARTICOLO 4
SOCI
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a 9 (nove).
Possono essere soci della Società:
- le imprese artigiane, sia in forma individuale che associata, iscritte all’Albo Artigiano, ed inoltre le Piccole e Medie Imprese nei limiti numerici previsti dall’art.6 Legge 87 agosto 1985, n.443, aventi sede nelle provincia di Vicenza purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento o siano fallite e purché il loro titolare o legale rappresentante non abbia riportato condanna ad una pena che importi l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Non può essere ammesso come socio chi è socio di altre società di garanzia, costituite con gli stessi scopi e le stesse modalità operative della società, o ne sia stato espulso ovvero eserciti in proprio imprese identiche o affini con quella delle cooperative.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

  1. cognome e nome o la denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza, il codice fiscale;

  2. per i soci cooperatori: precisazione della effettiva attività di lavoro;

  3. il numero delle quote del valore di euro 5,16 (euro cinque e sedici centesimi) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

  4. versamento del sovrapprezzo ove previsto;

  5. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale provvedimento di non ammissione.
La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.
Ogni Socio può ottenere le garanzie ed ogni altra prestazione da parte della società indipendentemente della quota sociale sottoscritta o dall’importo dei contributi versati.
Ogni richiesta di garanzia deve essere motivata e corredata oltre che dalla situazione patrimoniale e del conto economico, da idonea documentazione informativa anche in ordine delle finalità delle operazioni.
Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati:

  1. al versamento di una tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;

  2. al versamento della quota sociale sottoscritta il cui importo non potrà essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge né superiore a quello massimo;

  3. alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ogni socio è tenuto a comunicare, tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla sede dell’impresa o della sua residenza.

ARTICOLO 6
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
Il vincolo sociale cessa per decesso, recesso, decadenza ed esclusione del socio.
Nel caso di decesso del socio titolare di ditta individuale, il rapporto sociale può continuare con gli eredi solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.
Qualora l’aderente sia una società, in ogni caso di decesso del legale rappresentante (o di uno dei legali rappresentanti) e per ogni altra modifica della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione può decidere l’esclusione della società stessa, nel caso in cui venga meno l'affidabilità della stessa.
Il recesso avviene su domanda del socio inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito entro 60 (sessanta) giorni.
La dichiarazione di recesso, comunicata dal socio alla Società, deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
Essa, comunque, ha effetto dalla data in cui sono stati assolti tutti gli obblighi assunti, connessi e dipendenti dalla partecipazione alla Società.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell’impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dal registro delle imprese, o che trasferisca la propria sede fuori della provincia in cui ha sede la Società e che venga messa in liquidazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera l’esclusione del socio ove vengano meno i requisiti richiesti dalla Legge o dallo Statuto per la sua appartenenza.
Il socio è inoltre escluso dalla società:

  1. per mancato adempimento di uno o più degli obblighi assunti verso la società, ivi incluso il pagamento anche parziale dei contributi periodici previsti;

  2. per l’inosservanza delle norme statutarie, di regolamento e delle delibere degli organi sociali;

  3. nei casi previsti dall’articolo 2533 del Codice Civile.

Il socio ogni qualvolta cessi il vincolo sociale:

  • deve assolvere tutti gli obblighi pendenti verso la Società con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

  • è responsabile verso i terzi nei limiti della quota sociale sottoscritta per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui ha mantenuto la qualifica di socio, anche ai sensi dell’articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 7
LIQUIDAZIONE E CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI
La cessazione del vincolo sociale dà diritto alla liquidazione della sola quota sociale versata.
In caso di esclusione per insolvenze sui prestiti garantiti dalla Società, il Consiglio di Amministrazione assegna il valore delle quote del socio a Fondo Rischi - Patrimoniale.
La liquidazione della quota sociale deve essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro 60 (sessanta) giorni per i casi di decesso e decadenza.
Trascorso il termine di prescrizione, le quote sociali non restituite per l’irreperibilità dei legittimi beneficiari vanno a riserva.
Le quote sociali sono nominative.
Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di restituire, ai soci uscenti, la porzione della quota sociale originata da aumenti gratuiti del capitale sociale.

ARTICOLO 8
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal capitale sociale formato dalle quote sottoscritte e versate dai soci il cui valore nominale non può essere inferiore a euro 5,16 (euro cinque e sedici centesimi) ciascuna e dalle imputazioni delle risorse proprie costituite dai Fondi rischi o da altri Fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali e/o territoriali e/o di altri enti pubblici e/o della comunità europea, in applicazione della normativa pro-tempore vigente. Tali imputazioni a capitale sociale non potranno essere in nessun caso attribuite e/o corrisposte ai soci;

  2. dal fondo riserva legale costituito da una quota pari al 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali;
    c) dal Fondo Rischi-Patrimoniale costituito da:


  • quota residuale degli utili netti annuali, tenuto conto di quanto dispongono gli articoli 8 - 11, comma 4 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e/o integrazioni, dall’art. 13 comma 19 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, nonché dall’articolo 25 (venticinque) del presente Statuto;

  • eventuali commissioni che ogni socio verserà in rapporto all’ammontare degli affidamenti al medesimo concessi secondo le relative misure e destinazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

  • conferimenti della Regione o di altri Enti Pubblici e/o privati;

  • donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e/o privati.

Detto fondo è esposto nel prospetto di bilancio in uno o più capitoli che possono meglio identificare la provenienza o la destinazione delle somme indicate.
Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente alla prestazione di garanzie.
Alle spese di gestione della Società si provvede con le somme provenienti:

  • dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, diritti di segreteria, contributi per la consulenza e assistenza, ai sensi dell’art.29 della L.317/91;

  • dai contributi per l’attività di prestazione di garanzia, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alle linee di credito ottenute;

  • dai redditi patrimoniali della Società;

  • dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati.

ARTICOLO 9
ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali della Società sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Collegio Sindacale;

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata in una qualsiasi sede, purché nella provincia di Vicenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci con lettera raccomandata o semplice o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la ricezione (fax, e-mail, ecc.).
Qualora i soci della Società superino il numero di 2.000 (duemila), l’avviso, anziché inviato o recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale di ampia diffusione esattamente su "Il Giornale di Vicenza".
Hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota sociale versata.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio.
Ciascun socio non può peraltro rappresentare più di 5 (cinque) soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvede di volta in volta alla nomina di un Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio.

ARTICOLO 11
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;

  • nomina e revoca gli Amministratori secondo le modalità previste dall’art. 17 (diciassette) del presente statuto, i Sindaci ad esclusione del Presidente del Collegio Sindacale qualora tale nomina, per legge, sia di competenza della Regione;

  • determina il compenso dei Sindaci e degli Amministratori;

  • delibera in merito all’approvazione del Regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed in merito alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso;

  • delibera sugli oggetti relativi alla gestione della Società eventualmente sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

  • delibera sulle operazioni di investimento di natura immobiliare.

L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
In caso di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società essa potrà essere convocata entro i 180 giorni successivi all’esercizio sociale rendicontato.
Tale Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta gli Amministratori ne ravvisino l’opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci, con indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentanti per delega.

ARTICOLO 12
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Società, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.
L’Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti e dei rappresentanti per delega.
Per deliberare lo scioglimento anticipato o la fusione o la scissione della Società è necessario il voto favorevole di almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.

ARTICOLO 13
ASSEMBLEE SEPARATE
Qualora si verifichino le condizioni previste nel primo comma dell’art. 2540 c.c., il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del numero dei Soci e delle loro residenze, può far precedere l’Assemblea da Assemblee parziali o separate.
Le Assemblee separate sono convocate, in tal caso, in località in cui risiedono almeno cinquanta soci, e preferibilmente, ove abbia sede un ufficio periferico della Società.

ARTICOLO 14
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE
La convocazione delle Assemblee separate deve essere contenuta nello stesso avviso relativo alla convocazione dell’Assemblea della Società, con la precisazione che a quest’ultima parteciperanno i Delegati delle Assemblee separate.
L’avviso di convocazione deve indicare, inoltre, le località in cui si svolgono le singole Assemblee, le zone territoriali alle quali ciascuna di esse si riferisce, la data di prima e di seconda convocazione di ciascuna Assemblea, l’Ordine del giorno, che è lo stesso previsto per l’Assemblea.
Le date di prima e di seconda convocazione di ciascuna delle Assemblee separate sono stabilite secondo un calendario che consenta la presenza, in ciascuna di esse, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o, quanto meno, di un Consigliere designato dal Consiglio stesso.
La seconda convocazione dell’ultima, in ordine di tempo, delle Assemblee separate, deve precedere di almeno cinque giorni la prima convocazione dell’Assemblea della Società.

ARTICOLO 15
ELEZIONE DEI DELEGATI
Ciascuna delle Assemblee separate elegge, scegliendoli tra i soci presenti aventi diritto di voto, un Delegato ed un supplente dello stesso perché partecipino all’Assemblea della Società.
L’elezione dei Delegati deve risultare dal verbale dell’Assemblea che contiene anche l’indicazione dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati, il computo dei voti favorevoli, contrari e di astensione, per ciascuna delle deliberazioni assunte in relazione all’ordine del giorno.

ARTICOLO 16
DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE SEPARATE
I Delegati eletti nelle Assemblee separate compongono l’Assemblea, alla quale partecipano, senza diritto di voto, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
Ciascun delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo supplente, rappresenta tanti voti quanti i soci intervenuti, aventi diritto di voto, all’Assemblea separata che lo ha eletto.
Ai fini della validità della costituzione dell’Assemblea in prima convocazione si terrà conto della somma dei voti rappresentati.
L’Assemblea dei Delegati non può assumere deliberazioni in ordine ad argomenti non previsti nell’ordine del giorno delle Assemblee separate.
Per ogni deliberazione si farà luogo al computo ed alla somma dei voti da essa riportati in ciascuna delle Assemblee separate, sulla scorta dei singoli verbali di Assemblea.
Per quanto non previsto, in ordine alla costituzione, convocazione e votazione, per le Assemblee separate si applicano le norme previste dal presente Statuto per la costituzione, la convocazione e la votazione per l’Assemblea, in quanto applicabili.

ARTICOLO 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più di undici membri nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
Essi devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie.
Se, nel corso dell’esercizio sociale, viene a mancare un amministratore, si applicherà l’articolo 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori non possono cumulare più di quattro cariche. E’ possibile superare tale limite solo previa delibera favorevole dell’assemblea dei soci.

ARTICOLO 18
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società eccetto quelli riservati all’Assemblea dei Soci per legge o dallo Statuto.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  • procede alla convocazione dell’Assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;

  • delibera sull’ammissione, sull’esclusione, sulla decadenza e sul recesso dei Soci;

  • redige il testo del Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  • redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;

  • decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;

  • stipula, ai sensi dell’articolo 24, le opportune convenzioni con le Aziende di credito e/o Società finanziarie per il raggiungimento dei fini della Società;

  • provvede alla costituzione del fondo rischi-patrimoniale di cui all’art. 8;

  • per una migliore gestione dell’attività di garanzia mutualistica, può provvedere alla costituzione di uno o più Comitati Esecutivi definendone la composizione, le specifiche funzioni, i poteri e le prerogative;

  • assume e licenzia il direttore ed il personale della società fissandone le mansioni e la retribuzione;

  • conferisce procure speciali per determinati atti o categorie di atti;

  • fissa l’importo delle fideiussioni che ogni socio dovrà concedere alle aziende di credito o alle società finanziarie convenzionate;

  • delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti con il fine di coordinare e potenziare le attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione per tutte le operazioni agevolate con contributi regionali accerta:

  • la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale presentato;

  • il mantenimento della qualifica artigiana dell’impresa per la durata della operazione;

  • la destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.

Il Consiglio di Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale di eventuali irregolarità rilevate in ordine ad operazioni finanziarie agevolate con contributi della Regione Veneto.

ARTICOLO 19
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l’opportunità e comunque almeno due volte all’anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presiedente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per delega.
Se uno o più Amministratori, relativamente ad una determinata operazione, hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della Società, si applicherà l’articolo 2391 del codice civile.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
La verbalizzazione delle assemblee avverrà secondo quanto disposto dall'art. 2375 c.c.

ARTICOLO 20
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Il membro con funzione di Presidente del Collegio è nominato dalla Assemblea qualora tale competenza non sia riservata alla Regione per legge.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile salvo i casi in cui vi sia obbligatoria per legge la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società con delibera dell'Assemblea ordinaria proceda volontariamente alla nomina del revisore.
Il Collegio Sindacale può chiedere notizie agli Amministratori sull’andamento delle operazioni sociali e, almeno ogni novanta giorni, deve riunirsi redigendo all’uopo processo verbale, da trascriversi nell’apposito libro delle deliberazioni del Collegio stesso accertando la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.
I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Assemblee ai sensi dell’articolo 2405 del codice civile.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in più luoghi, audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
La verbalizzazione delle assemblee avverrà secondo quanto disposto dall'art. 2375 c.c.

ARTICOLO 21
CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia, che riguardi diritti disponibili dei soci e per la quale non è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un Collegio di tre arbitri che sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza e deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

ARTICOLO 22
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la Società, anche in giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo spettano al Vice-Presidente e in caso di assenza o impedimento di entrambi spettano al Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 23
CONVENZIONI
Per l’attuazione del proprio oggetto sociale, la Società stipulerà con una o più Aziende di credito e/o Società finanziarie le opportune convenzioni, al fine di stabilire le convenzioni per la concessione dei finanziamenti ai propri Soci e il regime delle corrispondenti garanzie.

ARTICOLO 24
ESERCIZIO TOTALE - BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale verrà compilato, a termini di legge, il bilancio annuale ed il relativo conto profitti e perdite.
Nessun dividendo è dovuto al Capitale Sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nelle sottoelencate misure:
- il 50% (cinquanta per cento) al fondo riserva legale;
- la quota residuale al fondi rischi-patrimoniale.
E’ vietata, comunque, la distribuzione dei fondi predetti ai Soci.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di restituire ai soci la porzione della quota sociale originata da aumenti gratuiti del capitale sociale.

ARTICOLO 25
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali per un valore non superiore all’importo effettivamente versato dai Soci, al Fondo di Garanzia Interconsortile come previsto dall’art. 13, comma 19 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326.
Le somme spettanti ai Soci non riscosse entro 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2495 del Codice Civile, devono essere depositate presso un Istituto di Credito, con la indicazione del cognome e del nome del Socio.
I liquidatori dovranno notificare alla Giunta Regionale i motivi e le cause dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 26
REQUISITI MUTUALISTICI
Agli effetti della sussistenza dei requisiti mutualistici previsti dall’articolo 26 lettere a), b), c) del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1577, dalla legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e/o integrazioni, dall’art. 2512 c.c. e contenuti nelle presenti clausole contrattuali viene fatto specifico rinvio agli articoli 3, 8, 24, e 25 del presente Statuto la cui disciplina normativa ha inteso stabilire:

  • è vietata la distribuzione di dividendi ai Soci;

  • è esclusa la possibilità di restituire ai Soci la porzione del valore nominale della quota sociale originata dall'aumento gratuito del capitale sociale;

  • le riserve sociali non sono ripartibili tra i Soci;

  • in caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all’importo effettivamente versato dai Soci, sarà devoluto secondo quanto stabilito dall’articolo 11 comma 5 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e/o integrazioni e dall’art. 13, comma 19 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n.326;

  • è vietata la remunerazione agli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

ARTICOLO 27
RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Società Cooperative, ed in particolare quelle delle S.p.A., per quanto non previsto.


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