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Decreto Legislativo n. 172
DECRETO LEGISLATIVO 21 Maggio 2004 n. 172
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 Luglio 2004 ed entrato in vigore il 31 Luglio 2004 il Decreto Legislativo n. 174 del 21 Maggio 2004 , provvedimento che recepisce la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Dicembre 2001 in vigore dal 15 Gennaio 2002 con obbligo di tutti gli Stati membri di conformarsi entro il 15 Gennaio 2004. Detto Decreto Legislativo abroga il Decreto Legislativo del 17 Marzo 1995 n. 115
In linea con la Direttiva Europea il Decreto Legislativo intende garantire un principio generale di sicurezza di ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo . Sono esclusi i prodotti alimentari , i prodotti usati forniti come mezzi di antiquariato , o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’ utilizzazione , purché il fornitore ne informi per iscritto il soggetto a cui fornisce il prodotto . Per fare un po’ di chiarezza sull’ uso dei termini si intende per : prodotti : qualsiasi prodotto destinato al consumatore , anche nel quadro di una prestazione di servizi , o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore , anche se non a lui destinato , fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ ambito di un’ attività commerciale , indipendentemente dal fatto che sia nuovo , usato o rimesso a nuovo prodotto sicuro : qualsiasi prodotto che non presenti , in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili , alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi compatibili con l’ impiego del prodotto e considerati accettabili nell’ osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione , in particolare , dei seguenti elementi : - Delle caratteristiche del prodotto , la sua composizione , il suo imballaggio , le modalità del suo assemblaggio , della sua installazione e manutenzione - Dell’ effetto del prodotto su altri prodotti quando è ragionevole prevederne l’ utilizzazione - Della presentazione del prodotto, della sua etichettatura ed eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e sua eliminazione - Delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’ utilizzazione del prodotto , in particolare dei minori e degli anziani prodotto pericoloso : qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro rischio grave : qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati , che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche produttore : il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome , marchio o altro segno distintivo , o colui che rimette a nuovo il prodotto , il rappresentante del fabbricante se quest’ ultimo non è stabilito o , quando non vi sia , l’ importatore del prodotto , gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti distributore : qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti richiamo : le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori ritiro : qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’ esposizione di un prodotto pericoloso nonché la sua offerta al consumatore
Obblighi del produttore e del distributore PRODUTTORE ha l’ obbligo di :
immettere sul mercato solo prodotti sicuri fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’ uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze adottare le misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi , compreso il ritiro del prodotto dal mercato , il richiamo e l’ informazione appropriata ed efficace dei consumatori . Tali misure comprendono : - indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio dell’ identità e degli estremi del produttore , il riferimento al tipo di prodotto o alla partita di prodotti di cui fa parte - i controlli a campione sui prodotti commercializzati , l’ esame dei reclami , la tenuta di un registro degli stessi , l’ informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza DISTRIBUTORE ha l’ obbligo di : agire con diligenza nell’ esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’ immissione sul mercato di prodotti sicuri non fornire prodotti di cui non conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza collaborare alle azioni intraprese conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’ origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale . Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbono sapere , sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali , che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’ obbligo generale di sicurezza devono informare immediatamente le Amministrazioni competenti. In caso di rischio grave , le informazioni da fornire devono comprendere : 1. elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti 2. una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto 3. tutte le informazioni che consentono di rintracciare il prodotto 4. una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori
Presunzione e valutazione di sicurezza dei prodotti Un prodotto si presume sicura quando : - In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza - È conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee , i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea a norma dell’ articolo 4 della Direttiva n. 2001/95/CE - In assenza delle norme la sicurezza è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee , alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato , alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti , ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato , agli ultimi ritrovati della tecnica , al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi
I controlli Le autorità competenti possono adottare le seguenti misure : a) Per qualsiasi prodotto Disporre , anche dopo la sua immissione sul mercato come prodotto sicuro , adeguate verifiche delle caratteristiche di sicurezza procedendo ad ispezioni presso stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso magazzini di stoccaggio e di vendita Esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate Prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertarne la sicurezza b) Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni Richiedere l’ apposizione sul prodotto , in lingua italiana , di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare Sottoporne l’ immissione sul mercato a condizioni preventive c) Per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti Disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in forma adeguata di tale rischio d) Per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso Vietare per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli , delle verifiche o accertamenti sulla sicurezza del prodotto , di fornirlo di proporne la fornitura o di esporlo Disporre l’ adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal Decreto legislativo e) Per qualsiasi prodotto pericoloso Vietarne l’ immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’ osservanza del divieto Ordinare o organizzare il ritiro effettivo e immediato del prodotto e l’ informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati Ordinare e coordinare il richiamo del prodotto anche dai consumatori
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