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sicurezza dei prodotti

Regole generale sulla sicurezza dei prodotti

L'obiettivo della DIRETTIVA 2001/95/CE è di stabilire regole generali in tema di sicurezza a livello comunitario, per rispondere all'esigenza di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e migliorare, in questo modo, le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti, al fine di garantire sia un livello coerente ed elevato di tutela della sicurezza delle persone nella Comunità Europea, sia un adeguato funzionamento del mercato interno.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Dicembre 2001
Impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o all' uso dei consumatori, compresi i prodotti utilizzati per fornire un servizio.

E' opportuno sottolineare che si sta facendo riferimento alla Direttiva comunitaria, rielaborazione della vecchia DIRETTIVA 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, e concepita per fornire un ampio quadro legislativo destinato a colmare qualsiasi tipo di lacuna. La nuova Direttiva 2001/95/CE è in vigore dal 15 Gennaio 2002 ed entro il 15 Gennaio 2004 tutti gli Stati membri dovevano conformarsi. La Direttiva 92/59/CEE è stata abrogata con efficacia a decorrere dal 15 Gennaio 2004.

Conformità al requisito di sicurezza
La Direttiva sancisce l'obbligo ad immettere sul mercato un prodotto sicuro. Un prodotto è definito sicuro quando non presenta alcun rischio, oppure, presenta unicamente rischi ridotti, compatibili con l'impiego del prodotto, e accettabili nel contesto di un'ELEVATA TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA delle PERSONE. Il prodotto è considerato sicuro quando risulta conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in mancanza di queste, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro.
In mancanza di tali riferimenti normativi la conformità di un prodotto è stabilita:

  • Dalle norme nazionali che recepiscono altre norme europee pertinenti e dalle raccomandazioni della Commissione relative alla sicurezza dei prodotti
  • Dalle norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato
  • Dai codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute
  • Dalle conoscenze più recenti o dagli ultimi ritrovati della tecnica
  • Dalla sicurezza che i consumatori possono aspettarsi

    E' bene evidenziare come il concetto di sicurezza del prodotto sia stato concepito nel suo significato più ampio al fine di proteggere totalmente il consumatore sia nella sua integrità fisica sia nei suoi beni.
    Per sicurezza, infatti, è da intendersi:

    1. L'effettiva idoneità all'uso per cui il prodotto è stato concepito
    2. La sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi

    L'estensione del concetto di sicurezza del prodotto comporta, a carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti manifestatisi nell'uso del prodotto da parte dell'utente.

    Obblighi di fabbricanti e distributori
    Da quanto detto, si deduce che il fabbricante e il distributore hanno l'obbligo:
  • Di immettere sul mercato solo prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza
  • Di fornire al consumatore quelle informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto, quando questi non siano immediatamente recepibili, e di adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi

    Rintracciabilità dei prodotti difettosi
    E' bene mettere in rilievo un particolare obbligo che grava sui venditori e produttori quello cioè di intraprendere azioni che comprendano anche il ritiro del prodotto o il richiamo dello stesso (avvertendo il consumatore che lo avesse acquistato) se questo si dimostri pericoloso.
    A questo proposito l'articolo 5 della Direttiva 2001/95/CE enuncia: "I produttori devono [...] intraprendere le azioni opportune, compresi, se necessario per evitare tali rischi, il ritiro dal mercato, l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori e il richiamo del prodotto".
    In modo particolare tali misure riguardano:

  • L'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore nonchè del riferimento del prodotto o, eventualmente, della partita di prodotti di cui fa parte
  • Quando opportuno controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e la tenuta di un registro degli stessi
  • Partecipare ai controlli della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotti, conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti
  • L'obbligo dei produttori e dei distributori, quando siano a conoscenza che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, di informare le Autorità competenti e collaborare, ove richiesto, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

    12 Maggio 2004
    Si rimanda alle Fonti Ufficiali




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