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Home -> documentazione -> garanzia vendita beni 

garanzia vendita beni

La Direttiva 1999/44/CE garantisce la protezione del consumatore nell'acquisto di un bene di consumo

La nuova normativa disciplina i contratti di vendita sia dei beni di nuova produzione sia di quelli usati, istituendo un principio generale di garanzia nella vendita dei beni di consumo.

Obiettivo
L’obiettivo della Direttiva 99/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999, con attuazione nel nostro ordinamento Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002, è quello di garantire la protezione del consumatore e potenziare la sua fiducia negli acquisti.
Bisogna sottolineare, infatti, data l’estesa nozione di beni di consumo, riferita a tutti i beni mobili, la grande portata della disciplina in esame che, di fatto, coinvolge tutti i giorni la totalità dei consumatori nell’acquisto di un bene di consumo.

Direttiva 99/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999
La Direttiva concerne la garanzia legale e le garanzie commerciali
  • GARANZIA LEGALE qualsiasi protezione giuridica dell’acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati, che derivi direttamente dalla legge quale effetto collaterale del contratto. La Direttiva stabilisce il principio della conformità del bene al contratto.
  • GARANZIA COMMERCIALE qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore nei confronti del consumatore, senza supplemento di costo, di rimborsare il prezzo pagato o di sostituire, riparare o avere altrimenti cura del bene se esso non corrisponde alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità che ad esso si riferisce.

    Ambito di applicazione
    La nuova normativa relativa alla vendita dei beni di consumo disciplina sia la vendita dei beni di nuova produzione sia quella dei beni usati. La sua applicazione riguarda esclusivamente il caso di contratti di vendita, somministrazione, permuta o qualsiasi altro contratto diretto alla fornitura ossia alla produzione di beni di consumo stipulati tra un venditore ed un consumatore. Si tratta, quindi, di contratti tipici o equiparati alla vendita che prevedono il trasferimento della proprietà di un bene dietro il pagamento di un corrispettivo.

    Per meglio comprendere, ricordiamo cosa s’intende per:
    venditore è il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui attività professionale o imprenditoriale è diretta alla produzione, distribuzione di beni di consumo, per cui la vendita costituisce l’oggetto dell’attività svolta
    consumatore è il soggetto, la persona fisica, che acquista il bene per scopi del tutto estranei all’attività professionale o imprenditoriale svolta
    produttoreil fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo
    beni di consumo qualsiasi bene mobile anche da assemblare, compresi i beni di consumo usati.
    Sono esclusi:
  • Beni oggetto di vendita forzata o venduti secondo altre modalità dalle Autorità giudiziarie
  • I contratti di somministrazione di acqua e gas quando non confezionati in un volume delimitato o in quantità determinata
  • L’energia elettrica

    Principio di base
    La nuova normativa stabilisce che il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e per tale ragione sono stabiliti precisi CRITERI di CONFORMITA' del bene compravenduto e in particolare:

  • Il bene deve avere le qualità necessarie per poter essere utilizzato nello stesso modo in cui vengono utilizzati altri beni dello stesso tipo
  • Il bene deve essere fedele alla descrizione fatta dal venditore nella fase di trattativa pre - vendita e deve possedere le qualità e le caratteristiche che il venditore ha presentato al consumatore quando questi ha visionato il modello o campione
  • Il bene deve possedere le qualità o le caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi dal bene acquistato
  • Il bene deve possedere le qualità necessarie all’uso specifico che il consumatore intende fare del bene stesso sempre che queste particolari qualità siano state portate a conoscenza in maniera adeguata dal venditore al momento della conclusione del contratto

    La difformità non sussiste se al momento della stipula del contratto il consumatore la conosceva, ovvero non poteva ignorarla utilizzando l’ordinaria diligenza, o se la difformità sia imputabile al consumatore per avere lo stesso mancato di seguire le istruzioni o utilizzare i materiali forniti.


    12 Maggio 2004
    Si rimanda alle Fonti Ufficiali



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