
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Costituzione
È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Vicenza, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Vicenza - Via Giuseppe Zampieri, 19 (il cambiamento dell'indirizzo non implica variazioni dello Statuto), di seguito specificata CNA Provinciale di Vicenza
Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Provinciale di Vicenza (Art. 25, comma I dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale di CNA (Art. 29), secondo le modalità d'uso disciplinate dal sopracitato art. 29.
Art. 2 - Scopi ed attività
Scopi della CNA Provinciale di Vicenza sono:
1) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali della Provincia di Vicenza e, per quanto le compete, della Regione Veneto;
2) la stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale od Unione Nazionale) o regionale (CNA Regionale od Unione Regionale);
In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Provinciale di Vicenza svolge le seguenti attività:
a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA Provinciale di Vicenza si avvale del suo Ente di Patronato EPASA, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/04/1971, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 29/07/1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17/04/1956, n. 561;
d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti, degli autoimprenditori e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA) nonché di società o enti ritenuti necessari alla realizzazione di tali iniziative;
e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati attraverso la costituzione della CNA Pensionati, garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi;
f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese e le attività di lavoro autonomo, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
i) definisce ed attua sul territorio provinciale le politiche finanziarie nell'ambito delle politiche del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'Organizzazione;
j) stabilisce lo stato giuridico ed economico del proprio personale;
k) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti.
TITOLO II - RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA
Art. 3 - Il Sistema CNA
La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.
Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale.
Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Provinciale di Vicenza nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale.
Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
Art. 4 - Obiettivi del Sistema CNA
Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.
Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
b) la promozione economica delle imprese;
c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate.
Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.
Art.5 - Articolazione del Sistema CNA
La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
1. le Unioni organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale;
2. la CNA Pensionati;
3. i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
A) La CNA Provinciale di Vicenza
Le CNA Provinciale di Vicenza rappresenta il livello confederale di base nella provincia di Vicenza del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio provinciale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Provinciale stessa si articola.
Nella CNA Provinciale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
La CNA Provinciale di Vicenza opera per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.
La CNA Provinciale di Vicenza:
- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella provincia;
- rappresenta la CNA in ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Provinciali, negli organi dell'associazione;
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Provinciale di Vicenza può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
La CNA Provinciale di Vicenza adotta integralmente il codice etico ed il codice per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale.
B) La CNA Regionale Veneto
Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Provinciali della regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi Piani Strategici di sistema regionale, la CNA Provinciale di Vicenza riconosce alla CNA Regionale Veneto la potestà di svolgere funzioni di:
1. integrazione fra le CNA Provinciali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni provinciali e CNA regionale;
2. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
3. controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Provinciali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nello Statuto della CNA Nazionale
Le CNA Regionale Veneto d'intesa con le CNA Provinciali, opera per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare nelle stesse.
TITOLO III° - REQUISITI DI AMMISSIONE
Art. 6 - Adesione al Sistema CNA
In osservanza dell'Art.7 dello Statuto Nazionale possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
Gli associati al sistema CNA debbono:
- accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale Veneto e della CNA Provinciale di Vicenza;
- rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n° 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
L'adesione all'associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'associazione anche il mandato di riscuotere annualmente le quote associative con le modalità previste dalla legge n° 311 del 4/6/1973 e successive modificazioni.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 24 del Codice Civile.
Art. 7 - Requisiti necessari per far parte del sistema Cna
Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,6,9;
b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
d) l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
e) organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
j) che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
k) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
l) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
m) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
n) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo
Il rapporto associativo può cessare per:
a) dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno;
b) per cessazione dell'attività;
c) per espulsione.
In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.
Art. 9 - Disposizioni disciplinari
La Direzione Provinciale ha la facoltà di applicare agli associati, che non rispettino le disposizioni statutarie e le decisioni dei competenti organi, censure e sospensioni dalle attività sociali e sindacali qualora gli atti siano giudicati gravi dalla stessa.
La Direzione Provinciale può procedere all'espulsione dell'associato in casi di particolare gravità dei fatti.
Contro i provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla notifica.
TITOLO IV° - GLI ORGANI DELLA CNA PROVINCIALE DI Vicenza
Art. 10 - Gli Organi della Cna di Vicenza
Gli organi dirigenti della CNA - Associazione Provinciale di Vicenza sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, Pensionati iscritti alla Cna Pensionati, nonché da legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA, non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
Gli organi dirigenti della CNA - Associazione Provinciale di Vicenza sono:
- Assemblea
- Direzione
- Presidenza
- Collegio dei revisori dei conti
- Collegio dei garanti
Art. 11 - l'Assemblea della CNA Provinciale di Vicenza: durata, composizione,poteri e compiti.
L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta all'anno.
Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.
L'assemblea è formata da componenti di diritto e da componenti eletti.
Sono componenti di diritto:
- il Presidente provinciale uscente, se non rieletto;
- gli eventuali presidenti onorari;
- i presidenti delle Sezioni territoriali
- i presidenti delle Unioni provinciali, compreso il presidente di CNA Pensionati;
- i presidenti, iscritti alla CNA Associazione Provinciale di Vicenza, di società collegate, controllate o promosse dall'associazione, di Enti di emanazione e dei Raggruppamenti di interessi riconosciuti dalla CNA e costituiti a livello provinciale;
- i componenti della Giunta e del Consiglio della CCIAA di Vicenza designati dalla CNA;
- Gli imprenditori ricoprenti incarichi direttivi della CNA a livello regionale e nazionale
Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei garanti .
I componenti di diritto sono sostituiti dai loro successori al momento stesso dell'elezione o nomina di questi ultimi.
L'assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla presidenza uscente.
L'assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Provinciale di Vicenza.
L'assemblea:
- stabilisce le linee strategiche politico - sindacali, di programma e di indirizzo dell'associazione, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- approva il bilancio consuntivo dell'associazione e gli indirizzi generali organizzativi e finanziari;
- elegge, in seduta ordinaria, i nuovi componenti della Direzione o della Presidenza, in sostituzione di componenti decaduti per dimissioni od altre cause;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.
Lo Statuto e le sue eventuali successive modifiche dovranno essere trasmesse alla Direzione Nazionale, che ne valuterà la compatibilità con i principi generali dello Statuto della CNA Nazionale e con i requisiti dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.
L'assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale almeno 15 giorni prima mediante invito scritto sul quale devono risultare l'ordine del giorno oggetto di discussione, il luogo di riunione, la data di prima e seconda convocazione con un intervallo di 24 ore rispetto alla prima.
Può essere convocata, inoltre, definendo l'ordine del giorno da un terzo dei suoi componenti.
La presidenza provinciale invita a partecipare alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto, quanti riterrà utili allo svolgimento della stessa.
Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte in presenza del 50% +1 dei suoi componenti, con una maggioranza del 50% +1 dei presenti.
In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno il 50% +1 dei presenti.
Alla scadenza quadriennale la Direzione Provinciale, almeno 4 mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea provinciale, fissa con un regolamento le norme di convocazione e di svolgimento delle assemblee delle sedi territoriali e delle Unioni Provinciali, le modalità di elezione dei comitati direttivi delle sedi territoriali e delle Unioni Provinciali, le modalità di elezione dei delegati all'assemblea provinciale e convoca l'assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi dirigenti provinciali.
Suddetto regolamento stabilirà inoltre la concorrenza delle Unioni Provinciali, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA ed i criteri di partecipazione dei relativi presidenti alla Direzione Provinciale.
L'assemblea provinciale viene convocata ogni 4 anni per:
- eleggere il presidente e la presidenza provinciale
- eleggere la direzione provinciale
- eleggere i componenti il collegio dei revisori dei conti;
- eleggere i componenti il collegio dei garanti;
- eleggere i rappresentanti della CNA Provinciale di Vicenza nel Consiglio della CNA Regionale Veneto e nell'Assemblea Nazionale. Tale funzione può essere delegata alla Direzione Provinciale.
Per verificare le condizioni di ammissibilità dei candidati all'elezione a Presidente Provinciale, a componente la Presidenza e la Direzione Provinciale e per organizzare le operazioni di voto, l'assemblea elegge nel suo seno un collegio elettorale.
In caso di necessità la Presidenza può convocare l'assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente prima della normale scadenza dei quattro anni.
L'elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto.
Art 12 - La Direzione Provinciale: durata, poteri, compiti.
La Direzione rimane in carica 4 anni, ed è composta da componenti eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Provinciale di Vicenza, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società ed amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte all'associazione secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente art.10 e dal presente articolo alla lettera n).
Gli eventuali presidenti onorari sono componenti la direzione di diritto.
La direzione viene convocata dalla Presidenza almeno 10 giorni prima della data di riunione, mediante invito scritto, anche trasmesso a mezzo e-mail o fax, sul quale devono risultare luogo di riunione ed ordine del giorno oggetto di discussione, la data di prima e seconda convocazione con un intervallo di 24 ore rispetto alla prima.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione ed in seconda con la presenza di almeno i 2/5 dei componenti le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Alla direzione partecipa il direttore e quanti la presidenza considera necessari allo svolgimento dei lavori della stessa, senza diritto di voto.
La Direzione ha il compito di:
a) nominare e revocare, su proposta della Presidenza, il Direttore della CNA - Associazione Provinciale di Vicenza;
b) deliberare il Piano Strategico Poliennale dell'associazione proposto dalla Presidenza per il tramite del direttore;
c) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative dell'associazione;
d) decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonchè sulla cessazione del rapporto associativo delle medesime;
e) adire al collegio dei garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti gli organi direttivi e degli associati del presente statuto e del codice etico di comportamento della CNA Nazionale;
f) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili;
g) dare attuazione alle decisioni del collegio dei garanti e del collegio dei revisori dei conti;
h) presentare all'assemblea il bilancio consuntivo;
i) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
j) deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe relative a servizi e prestazioni di cui all'art.2 lett. b dello statuto;
k) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla presidenza;
l) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA di Vicenza;
m) approvare il regolamento dell'associazione;
n) convocare l'assemblea quadriennale per il rinnovo degli organi ed approvare il relativo regolamento almeno 4 mesi prima della scadenza assembleare.
Gli eventuali presidenti onorari di diritto sono componenti la direzione.
La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti g, h, i, ,j, m.
La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, altri soggetti qualora sia ritenuto utile.
Art. 13 - La Presidenza: durata, poteri e compiti
La presidenza è eletta dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica per 4 anni; è un organo collegiale composto dal presidente, e da altri componenti.
La Presidenza su proposta del Presidente nomina il vice presidente.
In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o per impedimento del vice presidente, dal più anziano dei componenti la presidenza.
La presidenza ha i seguenti compiti:
- promuovere e dirigere l'attività ordinaria dell'associazione e di tutte le strutture, enti e società promosse e costituite dall'associazione;
- adottare e proporre alla Direzione, per il tramite del direttore, il Piano Strategico poliennale dell'associazione;
- promuovere l'attività di integrazione tra tutte le strutture organizzative e sindacali dell'associazione
- esercitare il controllo sull'attività ed i risultati delle società ed enti promossi e/o partecipati direttamente o indirettamente dall'associazione
- esercitare la verifica ed il controllo sull'andamento finanziario dell'associazione;
- convocare l'assemblea e la direzione stabilendone l'ordine del giorno;
- assumere deliberazioni d'urgenza di competenza della direzione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione utile;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
- proporre alla direzione la compravendita di immobili necessari all'attività dell'associazione;
- deliberare su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA;
- deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla costituzione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società, e/o mediante l'acquisizione di quote di partecipazione in società, istituti, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica;
- decidere le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA, presso Enti, Amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi o partecipati dalla CNA Provinciale di Vicenza; le indicazioni di componenti la presidenza provinciale per detti incarichi è di pertinenza della direzione provinciale;
- nominare i responsabili deliberandone le funzioni delle strutture utili al conseguimento degli scopi statutari;
- deliberare su proposta del direttore gli incarichi sindacali, nonchè la nomina e la revoca dei responsabili di sede d'intesa con le rispettive presidenze di sede e dei responsabili delle unioni provinciali d'intesa con le rispettive presidenze; proporre inoltre ai consigli di amministrazione delle strutture, enti e società promosse e/o costituite dall'associazione, i nominativi dei responsabili delle stesse;
- informare la direzione sulle attività svolte e sulle decisioni assunte.
Partecipa alle riunioni di presidenza il Direttore.
La presidenza può invitare alle sue riunioni quanti ritiene utili allo svolgimento dei suoi compiti.
Art 14 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'assemblea provinciale tra i suoi componenti effettivi e deve essere associato alla CNA Provinciale di Vicenza da almeno 5 anni.
Il Presidente resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
Il Presidente ha i seguenti compiti:
- convoca la presidenza provinciale;
- ha la rappresentanza politica dell'associazione;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Provinciale di Vicenza, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli organi ed è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha poteri di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'associazione.
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze
Nel caso di sostituzione del Presidente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi. Il neo eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato in essere.
Art. 15 - Presidenza Onoraria
L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
Il Presidente onorario partecipa con diritto di voto ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
Il Regolamento disciplinerà la durata della carica.
Art. 16 - Il Direttore
Il Direttore è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
Il Direttore :
- è il responsabile del coordinamento e dell'organizzazione delle strutture sindacali, di servizio e di capitale della Associazione:
- coordina e dirige il personale,
- predispone l'istruttoria degli atti ed attua gli indirizzi e le delibere degli organismi dirigenti,
- verifica l'efficienza e l'efficacia delle strutture organizzative ed associative provinciali rispetto al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali,
- svolge funzioni di rappresentanza politico istituzionale e, su delega del Presidente, può rappresentare anche legalmente l'Associazione.
Il Direttore propone alla Presidenza Provinciale il Piano Strategico Poliennale della CNA Provinciale di Vicenza.
Al Direttore è demandato il coordinamento esecutivo dei servizi; per questa funzione si può avvalere dei collaboratori dell'Associazione e di un eventuale ufficio di direzione.
In caso di impedimento od assenza può delegare alcune sue funzioni a Collaboratori dell'Associazione, previa delibera della presidenza.
Il Direttore è il responsabile del personale dell'associazione; procede alle assunzioni ed ai licenziamenti dei collaboratori tecnici nell'ambito della pianta organica deliberata dalla Direzione Provinciale e ne stabilisce i livelli di inquadramento contrattuale, propone alla Presidenza Provinciale gli incarichi e gli obiettivi di lavoro per i funzionari/quadri dell'Associazione.
Il Direttore è responsabile della conservazione del patrimonio dell'Associazione.
Il Direttore partecipa in qualità di segretario alle riunioni dell'Assemblea, della Direzione e della Presidenza.
Il Presidente ed il Direttore hanno la responsabilità dell'attuazione delle decisioni degli organi e del buon andamento della Associazione garantendone un corretto funzionamento e rispondendone agli organi stessi.
Art. 17 - Il Collegio dei Garanti
Il Collegio provinciale dei Garanti è composto da tre imprenditori associati, eletti dall'Assemblea dell'Associazione su proposta della Commissione elettorale.
Il Collegio nomina il Presidente fra i suoi componenti.
Nessuno dei componenti il Collegio può assumere altri incarichi nell'associazione.
Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno dell'Associazione in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto provinciale, del codice etico.
L'intervento del Collegio può essere richiesto da qualunque associato a tutela delle proprie ragioni nei confronti degli altri associati o degli organi dell'Associazione.
I componenti il Collegio dei Garanti durano in carica quatto anni e sono rieleggibili.
Le decisioni del Collegio sono appellabili avanti il Collegio Nazionale dei Garanti.
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Provinciale convocata per il rinnovo degli organi dirigenti, su proposta della Presidenza e dura in carica quattro anni.
E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Tra i componenti effettivi deve essere indicato un iscritto all'Albo dei Revisori, che assumerà il ruolo di presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; si avvale della collaborazione del personale amministrativo della sede provinciale dell'associazione e predispone per la seduta dell'Assemblea Provinciale una nota sul bilancio consuntivo in esame
Art. 19 - Cumulo delle cariche
Si rinvia al Regolamento interno della CNA Provinciale di Vicenza la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.
Art. 20 - Incompatibilità
L'incarico di Presidente, di Vicepresidente, di componente la Presidenza e la Direzione dell'Associazione, di Presidente e di componente la Presidenza di Unione Provinciale, di Presidente di raggruppamento d'interesse dell'Associazione e Presidente di sede territoriale, sono incompatibili con l'incarico di:
- Parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale;
- Presidente Giunta o Consigliere Provinciale, assessore e/o capogruppo provinciale;
- Sindaco, Assessore, capogruppo nei comuni sopra i 15.000 abitanti.
Gli organi direttivi competenti valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell'accettazione della candidatura, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico dell'Associazione.
Gli incarichi di cui al primo capoverso, sono incompatibili con l'appartenenza alle Segreterie Provinciali dei Partiti.
Gli incarichi di Direzione in Enti Pubblici, Enti Economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo capoverso, previo l'assenso della Direzione, che ne verifica le compatibilità funzionali.
Le incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza degli organi.
Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'applicazione del presente articolo al direttore dell'associazione.
L'eventuale e successivo venire meno delle condizioni di incompatibilità, può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, dal momento in cui vengono meno le condizioni di incompatibilità.
TITOLO V° - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 21 - Articolazione organizzativa
L'associazione, al fine di promuovere l'attività sindacale e di erogazione dei servizi alle imprese, è organizzata in sedi territoriali, in Unioni Provinciali, in CNA Pensionati ed in raggruppamenti di interesse.
Art 22. - Le sedi territoriali
L'articolazione territoriale della CNA Provinciale di Vicenza è costituita dalle sede territoriali.
L'articolazione territoriale è deliberata dalla Direzione Provinciale.
La sede territoriale:
- promuove l'aggregazione associativa sul territorio,
- opera per i bisogni delle imprese ed il loro soddisfacimento tramite l'erogazione degli opportuni servizi e per la diffusione dell'informazione ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA,
- contribuisce alla elaborazione della politica sindacale dell'associazione,
- assicura la riuscita delle iniziative sindacali,
- sviluppa ogni utile azione di confronto con le istituzioni pubbliche, con le forze sociali ed economiche del territorio di propria competenza.
Gli associati delle sede territoriali eleggono ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dalla Direzione Provinciale, la Presidenza della sede territoriale ed i delegati all'Assemblea Provinciale e il Presidente di sede.
Il Presidente è il responsabile del perseguimento degli scopi e dell'assolvimento dei compiti dell'Associazione nel territorio di riferimento.
Ha la funzione di rappresentanza dell'associazione presso le istituzioni locali; verifica l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organismi dirigenti della sezione.
Convoca la Presidenza di sede Territoriale ed opera per il buon andamento dell'attività sindacale della sezione.
Può essere coadiuvato da uno o più Vice Presidenti eletti dalla Presidenza di sede.
Il Presidente può restare in carica, al massimo, per due mandati pieni, quadriennali, consecutivi fatto salvo il completamento del mandato in corso al momento della approvazione del presente statuto.
La Direzione Provinciale, su proposta del Direttore Provinciale, e d'intesa con le Presidenze di Sede , nomina i responsabili di sede che partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi dirigenti senza diritto di voto.
Art. 23 - Le Unioni Provinciali CNA
L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.
Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale della CNA e sono le seguenti:
- CNA Alimentare;
- CNA Artistico e Tradizionale;
- CNA FITA;
- CNA Costruzioni;
- CNA Installazione e Impianti;
- CNA Federmoda;
- CNA Produzione;
- CNA Benessere e Sanità;
- CNA Servizi alla Comunità;
- CNA Comunicazione e Terziario Avanzato.
Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.
La CNA Provinciale di Vicenza non può costituire nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
Le Unioni Provinciali sono articolazioni della CNA Provinciale di Vicenza.
Esse sono costituite da tutti gli associati alla CNA Provinciale di Vicenza, appartenenti al settore di attività economica.
Ciascuna Unione, d'intesa con la Presidenza Provinciale della CNA, può articolarsi ulteriormente al proprio interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare e rappresentare specifici ambiti d'interesse legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo e di territorio.
Sono organi provinciali dell'Unione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente.
L'assemblea provinciale di Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento della CNA Provinciale di Vicenza.
Contestualmente, l'Assemblea Provinciale di Unione:
- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione secondo le modalità di composizione e funzionamento stabilite dal regolamento della CNA Provinciale di Vicenza, che ne garantiscano la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.
Le Unioni Provinciali svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Provinciale.
Il Presidente Provinciale della CNA delega, di norma, all'Unione Provinciale ed al suo Presidente di:
- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Presidenza Provinciale;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
Nel caso il Presidente Provinciale non riconosca in tutto o in parte le deleghe descritte ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Provinciale.
Il Presidente Provinciale della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione Provinciale.
In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate. Per i rapporti tra CNA Provinciale di Vicenza e CNA FITA, si rimanda allo statuto Nazionale, art.6 lett.A comma 20.
Le Unioni Provinciali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Provinciale il quale opera su mandato della Presidenza e della Direzione Provinciale. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni Provinciali, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
Le Unioni Provinciali concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Provinciale di Vicenza, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
Il Direttore d'intesa con le Presidenze Provinciali di Unione, nomina i Responsabili Provinciali di Unione, che partecipano alle riunioni dei rispettivi organi dirigenti senza diritto di voto.
Il Presidente convoca la Presidenza ed il Consiglio provinciale di Unione e, d'intesa con il Responsabile, opera per il buon andamento dell'attività sindacale.
Può essere coadiuvato da uno o più Vice Presidenti eletti dal Consiglio Provinciale di Unione
Art. 24 - I Raggruppamenti di interesse
La CNA può promuovere l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a livello provinciale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
Art. 25 - CNA Pensionati
La CNA Provinciale di Vicenza recepisce quanto disposto dall'art. 6 lett. C dello Statuto Nazionale e pertanto promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati nella provincia.
Art. 26 - Incarichi sindacali e di lavoro
L'associazione attua le sue iniziative direttamente o mediante strutture, enti e società promosse dalla stessa.
In particolare, per lo svolgimento dell'attività sindacale, per il coordinamento delle sedi territoriali, delle associazioni di mestiere, e dei vari settori di lavoro all'interno dell'associazione, si avvale di operatori sindacali.
Tutti gli incarichi degli operatori sindacali, nonché la nomina e la revoca dei Responsabili di sede e dei responsabili delle Unioni Provinciali sono deliberati dalla Presidenza Provinciale, su proposta del Direttore Provinciale, d'intesa con i rispettivi Comitati direttivi delle sezioni e con le Presidenze delle Unioni Provinciali
I segretari ed i responsabili delle strutture, enti e società promosse dalla CNA - Associazione Provinciale di Vicenza sono nominati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, su proposta del Direttore Provinciale e d'intesa con la Presidenza Provinciale dell'Associazione.
TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA, BILANCI
Art. 27 - Fondo Comune
Il Fondo Comune della CNA Provinciale di Vicenza è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione Provinciale, su proposta della Presidenza.
Sul Fondo comune della CNA Provinciale di Vicenza possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA di Vicenza.
La CNA Provinciale di Vicenza si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 111 DPR 917/86 comma 4-quinquies lettera a).
Art. 28 - Autonomia finanziaria
La CNA Provinciale di Vicenza ha, come ogni componente associativa del sistema CNA, una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
LA CNA Provinciale di Vicenza si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant' altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.
La CNA Provinciale di Vicenza si impegna a garantire il versamento da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative alla CNA Nazionale ed alla CNA Regionale Veneto, secondo modalità e quantità stabilite rispettivamente dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Regionale.
Art. 29 - Bilanci
Gli Organi provinciali competenti approvano i Bilanci Consuntivi e Preventivi formulati osservando il principio della competenza.
Il Bilancio Preventivo dovrà essere approvato dalla Direzione Provinciale entro il mese di aprile di ciascun anno.
Il Bilancio Consuntivo, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) comma 4-quinques dell'articolo 111 DPR 917/86, deve essere approvato entro il mese di Ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
La CNA Provinciale di Vicenza si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.
La CNA Provinciale di Vicenza si impegna perseguire l'obiettivo del pareggio di Bilancio
La CNA Provinciale di Vicenza conformerà il proprio Bilancio allo schema di Bilancio Unico, che sarà adottato dal sistema CNA in tutte le sue articolazioni.
Art. 30 - Piano Strategico
Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
La CNA Provinciale di Vicenza adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni Provinciali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico della CNA provinciale di Vicenza.
Art. 31 - Commissariamento
Il commissariamento o l'estromissione dal sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendo nei presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
ART. 32 - Codice Etico
La CNA provinciale di Vicenza recepisce integralmente il codice etico della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa che, unitamente al Regolamento della Cna Provinciale, diventa parte integrante dello Statuto della CNA Provinciale di Vicenza.
TITOLO VII - NORME FINALI
Art. 33 - Scioglimento della CNA Provinciale di Vicenza
Lo scioglimento della CNA Provinciale di Vicenza può essere deliberato dall'Assemblea Provinciale, appositamente convocata dalla Presidenza con autorizzazione espressa dalla Direzione Nazionale della CNA, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai ¾ dei componenti l'assemblea stessa.
In caso di scioglimento, l'assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; il patrimonio della CNA Provinciale di Vicenza, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 111 DPR 917/86 comma 4-quinques lettera b)).
I beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri Enti o Istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe.
Art. 34 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Provinciale di Vicenza - Regolamento Provinciale
Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Provinciale deve approvare il Regolamento provinciale che è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenute nello Statuto provinciale.
Art. 35 - Rinvio legislativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Art. 36 - Mandato per la legalizzazione degli atti
Il presente Statuto della CNA Provinciale di Vicenza abroga ogni precedente similare normativa.
L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito, al Presidente dell'Assemblea Silvano Scandian, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché tutti gli adempimenti che si rendono necessari per il suo deposito e la sua registrazione.