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Regola De minimis

Decisione della Commissione C.E. relativa agli aiuti De Minimis (G.U.C.E. serie L 379/8 n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006)

Campo di applicazione
Riguarda gli aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti de minimis), per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione Europea.
La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA (industria carboniera e siderurgica), alla costruzione navale, alla pesca e acquacultura, all’agricoltura, agli aiuti connessi all’esportazione e a quelli condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.
Finalità
La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’art. 87 - par. 1 del Trattato di Roma e l’aiuto, pertanto, non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione Europea.
Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
Criteri
Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti criteri:

  • l’importo massimo totale deve restare entro il limite di Euro 200.000,00 (equivalente sovvenzione) nell’arco di 3 esercizi finanziari; ne consegue che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti dall’impresa, a qualsiasi titolo, in regime de minimis, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;

  • tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione Europea;

  • l’importo comprende tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli unici aiuti esclusi sono quelli all’esportazione.

  • per le imprese di autotrasporto l’importo massimo è di Euro 100.000,00; nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per acquistare veicoli per il trasporto di merce su strada.

Cumulo
Il massimale di Euro 200.000,00 nell’arco di 3 esercizi finanziari corrisponde all’importo totale che può essere concesso ad una singola impresa nall’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola de minimis.
Dal computo dei 200.000,00 Euro vanno esclusi gli aiuti che una impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione (ad esempio, in base a leggi agevolative nazionali). Gli aiuti non sono invece cumulabili se relativi al medesimo investimento, qualora tale cumulo generi un’intensità di aiuto superiore a quella fissata da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
Gli Stati membri sono tenuti ad instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non venga superato (anche se l’aiuto è concesso da autorità locali, regionali e/o nazionali diverse) e che permettano loro di dare risposta alle eventuali richieste di spiegazione da parte della Commissione Europea
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 200.000,00 Euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni, risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento in base allo stesso regime. L’aiuto de minimis è da considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dal suo utilizzo o percezione.

(04/03/2003)


Allegati
contributi de minimis
dichiarazione de minimis


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