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Istanza di rimborso IRAP
Entro il 30 novembre, potrebbe essere opportuno valutare la presentazione delle istanze in “due tempi”
Entro il 30 novembre, potrebbe essere opportuno valutare la presentazione delle istanze in “due tempi” e cioè la richiesta di rimborso della rata pagata in novembre 2000 con istanza singola e la richiesta di rimborso per i pagamenti successivi con ulteriore istanza.
Va rilevato come la posizione CNA si differenzia da quella espressa da altri soggetti in quanto, anziché procedere per “campagna” alla presentazione delle istanze, porta argomentazioni più articolate che possono consentire un’attività mirata nei confronti di un numero più circoscritto di aziende.
Si ritiene opportuno sottolineare:
che l’istituzione che dovrà pronunciarsi definitivamente non è nazionale, ma si tratta della Corte di Giustizia europea, la quale dovrebbe rendere pubblica la sentenza nella prima metà del 2005; che un’eventuale pronuncia favorevole per i contribuenti potrebbe non corrispondere ad un automatico rimborso dell’imposta, visto che potrebbe essere lasciato all’Italia un periodo di tempo per l’abrogazione della stessa. Inoltre, per il passato, la stessa Corte di Giustizia ha disposto in alcuni casi la non retroattività della sentenza pronunciata.
Non vanno sottovalutate inoltre considerazioni di carattere operativo.
Data la prossima scadenza del 30 novembre, potrebbe essere opportuno valutare la presentazione delle istanze in “due tempi” e cioè la richiesta di rimborso della rata pagata in novembre 2000 con istanza singola e la richiesta di rimborso per i pagamenti successivi con ulteriore istanza. Infatti, a breve, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del DPR 602/73, scadono i 48 mesi successivi al pagamento della seconda rata di acconto Irap valida per l’anno 2000 e in caso di mancata presentazione dell’istanza cade l’eventualità di ottenere il riconoscimento di quanto pagato con detta rata.
Le successive istanze, relative ai pagamenti che decorrono dal saldo Irap per il 2000, dovranno essere presentate in futuro e, cautelativamente, entro i primi mesi del 2005. Come noto, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, nel caso in cui l’Agenzia respinga la richiesta attraverso il silenzio-rifiuto , si potrà procedere alla presentazione del ricorso presso la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, tenendo presente che il termine di prescrizione è fissato in 10 anni. Considerato la situazione, si ritiene di presentare le istanze anche per i contribuenti che per gli anni interessati hanno presentato domanda di condono.
Quanto all’ufficio competente a ricevere le richieste di rimborso, si condivide il parere espresso nella comunicazione tributaria e pertanto si consiglia di inviare le istanze al solo Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, senza necessità di inviare un’ulteriore copia all’assessorato regionale finanze della regione di competenza.
Ci risulta infatti che anche se alcune regioni hanno approvato leggi che regolamentano le procedure applicative dell’Irap (come ad esempio Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Emilia Romagna e Campania) sia stata lasciata la competenza per rimborsi e contenzioso all’Amministrazione finanziaria. L’unica eccezione è rappresentata dalla regione Campania la quale ha disposto che sono di competenza della regione il contenzioso ed i rimborsi; per i contribuenti di detta regione l’istanza andrà presentata all’assessorato regionale finanze e, cautelativamente, anche all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.
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